Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine
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ti documenti ufficiali di stato civile. Anche siffatti documenti possono fornire importanti indicazioni sull’identità dei richiedenti l’asilo.
Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro questi documenti e li inoltrano senza indugio nell’originale alla SEM in vista della velocizzazione delle procedure d’asilo. Questo obbligo si estende all’intera durata della procedura d’asilo e continua a sussistere anche dopo la conclusione della procedura d’asilo con decisione passata in giudicato sempreché la persona non disponga di un permesso di dimora o domicilio e non sia stata riconosciuta quale rifugiato (cpv. 2). Autorità e servizi amministrativi sono pertanto tenuti a inoltrare questi documenti alla SEM anche in caso di revoca del permesso di dimora o domicilio. Ai rifugiati riconosciuti si applica l’articolo 10 capoverso 5 LAsi secondo cui i passaporti o documenti d’identità rilasciati dallo Stato d’origine ai rifugiati riconosciuti in Svizzera sono messi al sicuro a destinazione della SEM.
Articolo 3 (nuovo) Notificazione delle decisioni all’aeroporto
Nel quadro della modifica della LAsi in vista di velocizzare le procedure, i vigenti articoli 12 e 13 LAsi riguardanti la notificazione di decisioni e il recapito di comunicazioni sono adeguati come segue: l’articolo 12 nLAsi disciplina la notificazione di decisioni e il recapito di comunicazioni durante il soggiorno del richiedente l’asilo nel Cantone, l’articolo 12a nLAsi durante il soggiorno nel centro della Confederazione e l’articolo 13 nLAsi durante la procedura all’aeroporto nonché in altri casi urgenti. La procedura all’aeroporto (art. 13 nLAsi) è retta per analogia dalla disposizione riguardante i centri della Confederazione (art. 12a nLAsi).
La presente disposizione indica le modalità della notificazione di una decisione inoltrata per telefax in un aeroporto svizzero. Se a un richiedente l’asilo in un aeroporto svizzero è stato assegnato un rappresentante legale, una decisione inoltrata per telefax è considerata notificata con la consegna al fornitore di servizi incaricato della rappresentanza legale (art. 13 cpv. 1 e 2 in combinato disposto con l’art. 12a cpv. 2 nLAsi). Quest’ultimo garantisce che la notificazione della decisione sia comunicata il giorno stesso alla rappresentanza legale assegnata.
Se un richiedente l’asilo ha rinunciato alla rappresentanza legale assegnata, una decisione inoltrata per telefax è considerata notificata con la consegnata al richiedente stesso (art. 13 cpv. 1 e 2 in combinato disposto con l’art. 12a cpv. 3 nLAsi). La notificazione della decisione dev’essere comunicata senza indugio alla rappresentanza legale designata dal richiedente l’asilo stesso. La pertinente disciplina è contenuta nell’articolo 3a AP-OAsi1.
Articolo 3a (nuovo) Comunicazione della notificazione o di messaggi al procuratore
Questa disposizione corrisponde in linea di massima all’articolo 3 OAsi 1 vigente.
Se il richiedente l’asilo rinuncia alla rappresentanza legale assegnatagli nel centro della Confederazione o all’aeroporto (art. 102h cpv. 1 nLAsi), la notificazione della decisione o l’inoltro di un messaggio sono comunicati al richiedente stesso nel centro della Confederazione o all’aeroporto (art. 12a cpv. 3 nLAsi). Come sinora, la notificazione della decisione o l’inoltro di un messaggio vanno comunicati senza indugio alla persona autorizzata dal richiedente stesso. Siccome la comunicazione può avvenire anche per telefax, non occorre menzionare espressamente la comunicazione per telefax (cfr. art. 3 OAsi 1), pertanto tale menzione va stralciata. La disciplina proposta nell’articolo 3a AP-OAsi 1 è applicabile anche alla procedura all’aeroporto (art. 13 cpv. 1 nLAsi). I rimandi di cui all’articolo 3a AP-OAsi 1 vanno adeguati conseguentemente.
Per i richiedenti l’asilo che soggiornano in un centro della Confederazione e cui è stata assegnata una rappresentanza legale (cfr. art. 12a cpv. 2 nLAsi), la notificazione della decisione e il recapito di messaggi avvengono mediante consegna al fornitore di servizi incaricato della protezione giuridica. Questi comunica la notificazione o il recapito il giorno stesso alla rappresentanza legale assegnata (art. 12a cpv. 2 nLAsi). Spetta al fornitore di servizi decidere in che modo eseguire la comunicazione tempestiva. Si rinuncia pertanto a una disciplina esplicita a livello di ordinanza.