Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)

Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014

Benché la legge preveda una possibilità di liquidazione definitiva sotto forma di indennità in capitale (art. 126 cpv. 2 e art. 288 CC), di regola il contributo di mantenimento consiste in una pretesa mensile fissata in un titolo di mantenimento (cfr. art. 4) da versare anticipatamente all’inizio del mese, alla data fissata dal giudice (art. 125 cpv. 1 e 285 cpv. 3 CC) o concordata tra le parti. Quando il contributo di mantenimento non viene pagato per intero, in tempo utile, regolarmente o del tutto, l’avente diritto può chiedere aiuto all’ufficio specializzato (cfr. art. 8). La data di inoltro della richiesta è determinante per l’inizio dell’aiuto all’incasso. Il tempo necessario all’ufficio per il trattamento della richiesta non deve ritardare l’inizio dell’aiuto all’incasso. Pertanto, l’ufficio specializzato presta aiuto per l’incasso dei contributi di mantenimento esigibili nel mese in cui è presentata la richiesta e per tutti i contributi esigibili in futuro a partire da tale data. Secondo le risposte fornite nel questionario dell’UFG, tutti i Cantoni offrono già un aiuto all’incasso per queste pretese. Sotto questo aspetto l’ordinanza si limita dunque a riprendere la prassi corrente.

L’aiuto all’incasso deve essere prestato anche nei rari casi di liquidazione mediante versamento unico fondati sull’articolo 126 capoverso 2 e sull’articolo 288 CC. Il versamento unico può essere vantaggioso per l’avente diritto ad esempio nel caso in cui l’obbligato intende trasferirsi in un Paese in cui sarebbe difficile ottenere l’incasso di contributi di mantenimento mensili. Al momento della presentazione della richiesta di aiuto all’incasso, il versamento unico sarà sicuramente già scaduto (cfr. cpv. 3), ma occorre tener conto del fatto che esso serve a coprire le necessità correnti e future dell’avente diritto.

Cpv. 2 Aiuto all’incasso per gli assegni familiari

Gli assegni familiari sono destinati a compensare parzialmente l’onere finanziario sostenuto dai genitori per il mantenimento dei figli (art. 2 della legge federale del 24 marzo 200669 sugli assegni familiari, LAFam). Oltre agli assegni per i figli e di formazione, comprendono anche le indennità di nascita e di adozione introdotte da alcuni Cantoni70.

Gli assegni familiari sono disciplinati dal diritto federale e cantonale. Ma vi sono anche datori di lavoro che oltre a questi assegni versano ai loro collaboratori con figli anche prestazioni volontarie supplementari, le quali sono disciplinate da un contratto71 o da un regolamento72.

Secondo la legge, gli assegni familiari versati al genitore obbligato al mantenimento devono essere pagati in aggiunta al contributo di mantenimento (art. 285a cpv. 1 CC e art. 8 LA-Fam). Perciò l’ufficio specializzato deve occuparsi anche degli assegni familiari, purché figurino nel titolo di mantenimento. A questo riguardo l’ordinanza concretizza una prassi già esistente.

Per quanto riguarda gli assegni familiari previsti dalla legge va però menzionata anche la possibilità del versamento a terzi. L’articolo 9 capoverso 1 LAFam dispone quanto segue: «Qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati […], anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.» Secondo le direttive dell’UFAS concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), la persona che auspica il versamento a terzi deve presentare una richiesta alla cassa che versa gli assegni familiari. Ad esempio, una donna il cui ex marito non le riversa gli assegni per il figlio

69 In vigore dal 1° gennaio 2009; RS 836.2.

70 Una sintesi dei tipi di assegno familiare e dei relativi importi è disponibile in Internet al seguente indirizzo: www.bsv.admin.ch > Assicurazioni sociali > Assegni familiari > Informazioni di base & legislazione > Tipi e importi degli assegni familiari.

71 Cfr. p. es. Convenzione relativa alle condizioni di lavoro degli impiegati di banca (CIB), stato 1° gennaio 2016, art. 27.

72 In virtù dell’art. 51a dell’ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3), ad esempio, la Confederazione versa ai propri impiegati prestazioni che integrano l’assegno familiare. Ad esempio per il primo figlio, tale disposizione prevede il versamento, oltre agli assegni familiari previsti dal Cantone, di una prestazione integrativa della Confederazione fino a un importo massimo di 365.90 franchi al mese.