Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine

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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)

Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014

Se l’avente diritto non dispone (ancora) di un titolo di mantenimento, l’ufficio specializzato può indicargli l’ufficio in grado di assisterlo al meglio per far valere processualmente la propria pretesa: un consultorio giuridico, un’altra autorità oppure, nel caso dei minori, l’autorità di protezione dei minori, che può nominare un curatore per salvaguardare il diritto al mantenimento (art. 308 cpv. 2 CC)83.

L’articolo 4 comprende anche i titoli di mantenimento costituiti all’estero. La sua formulazione è volutamente ampia, per non escludere i titoli esteri costituiti da autorità o in procedure diverse da quelle previste in Svizzera. Per semplicità, il commento a questo articolo si riferisce soprattutto ai titoli di mantenimento costituiti in Svizzera, ma vale per analogia anche per i titoli esteri.

Lett. a Decisioni esecutive di un’autorità svizzera o estera

L’aiuto all’incasso è senz’altro concesso quando l’avente diritto dispone di una sentenza esecutiva di un giudice svizzero (cfr. art. 336 cpv. 1 del Codice di procedura civile; CPC84). Può trattarsi segnatamente di una misura giudiziale di protezione dell’unione coniugale (art. 173 cpv. 1 e art. 176 CC), della fissazione giudiziale del contributo pecuniario per il mantenimento dell’unione domestica registrata (art. 13 cpv. 2 LUD, art. 305 CPC), di provvedimenti cautelari nella procedura di divorzio (art. 276 cpv. 2 CPC) o nella procedura di scioglimento dell’unione domestica registrata (art. 307 con rimando all’art. 276 CPC), di una sentenza di divorzio (art. 125 CC, art. 282 CPC), di una sentenza sul contributo di mantenimento dovuto in seguito a scioglimento dell’unione domestica registrata (art. 34 LUD), di provvedimenti cautelari nell’ambito dell’azione di paternità (art. 303 CPC) o dell’azione di mantenimento del figlio (art. 303 CPC) oppure di una sentenza sul contributo di mantenimento per il figlio minorenne o maggiorenne (art. 279 CC). All’avente diritto conviene presentare all’ufficio preposto all’aiuto all’incasso una sentenza munita di un’attestazione di esecutività (cfr. art. 336 cpv. 2 CPC). Tale attestazione è di regola necessaria per consentire al giudice di pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento; LEF85).

Lett. b Contratti scritti di mantenimento, a prescindere dalla stesura sotto forma di atto

pubblico o dall'approvazione di un'autorità svizzera o estera

Secondo le risposte fornite nel questionario dell’UFG, tutti i Cantoni prevedono l’aiuto all’incasso anche quando la pretesa di mantenimento è fissata in un contratto approvato dall’autorità di protezione dei minori (art. 287 CC) o da un’autorità estera equivalente. Un simile contratto di mantenimento consente di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 2 LEF).

Per assistere al meglio l’avente diritto, l’ordinanza gli consente però di presentare all’ufficio specializzato una richiesta di aiuto all’incasso non appena è in possesso di un contratto scritto di mantenimento in cui è fissato un contributo di mantenimento, anche se il contratto non vale (ancora) come titolo per il rigetto definitivo dell’opposizione, non essendo stato approvato da un’autorità giudiziaria o dall’autorità di protezione dei minori. Potrebbe trattarsi in particolare di un accordo extragiudiziale tra coniugi o ex coniugi o tra partner registrati in caso di unione domestica registrata, oppure di un contratto di mantenimento tra genitori (o genitore) e figlio minorenne86 o tra genitori (o genitore) e figlio maggiorenne. Se riceve una richiesta di aiuto all'incasso basata su un tale contratto, l’ufficio specializzato può offrire diverse presta-

83 Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, n. 11 ad art. 290.

84 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC); RS 272.

85 RS 281.1.

86 Gloor/Umbricht, Fachhandbuch KESR, n. 12.52. Fintanto che non è stato approvato dall’autorità di protezione dei minori un contratto di mantenimento non è vincolante per il figlio (art. 287 cpv. 1 CC). Per l’obbligato il contratto è invece vincolante già dal momento della conclusione o della firma.