Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine
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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)
Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014
zioni tra quelle enumerate all’articolo 12 e avviare l’esecuzione forzata. Il contratto in cui l’obbligato riconosce il proprio obbligo di versare un determinato importo all’avente diritto per il mantenimento di quest’ultimo costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 82 LEF, per mezzo del quale l’avente diritto può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione87.
La possibilità di chiedere l’aiuto all’incasso sulla base di un contratto scritto sarà utile soprattutto ai figli maggiorenni confrontati al rifiuto del genitore obbligato di adempiere il proprio obbligo di mantenimento nonostante l’esistenza di un contratto di mantenimento88. Il figlio maggiorenne potrà così beneficiare gratuitamente (art. 290 cpv. 1 CC) di un colloquio di consulenza personale (art. 12 cpv. 1 lett. c) e chiedere che l’ufficio specializzato contatti direttamente l’obbligato (art. 12 cpv. 1 lett. h) o avvii l’esecuzione forzata (art. 12 cpv. 1 lett. j n. 1). L’articolo 12 capoverso 1 lettera d prevede inoltre l’obbligo per l’ufficio specializzato di fornire delucidazioni in merito alla procedura per la costituzione di un titolo di mantenimento esecutivo e alla possibilità di beneficiare del gratuito patrocinio89. In alcuni Cantoni, l’ufficio specializzato comunica già al figlio il servizio al quale può rivolgersi. Nel Cantone di Basilea Città, ad esempio, l’ufficio preposto all’aiuto all’incasso indica al figlio maggiorenne la possibilità di chiedere informazioni al giudice civile90.
Benché le suddette prestazioni possano essere richieste anche per mezzo di un contratto di mantenimento non approvato da un’autorità, è importante che l’ufficio specializzato spieghi chiaramente all’avente diritto che con un titolo del genere non potrà ottenere un anticipo degli alimenti91, e che per il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 e 80 LEF) e le altre prestazioni elencate all’articolo 12 capoverso 1 lettera j numeri 2–4 e capoverso 2 e all’articolo 13 è necessaria una decisione dell’autorità giudiziaria o, se del caso, per quanto riguarda il mantenimento di figli minorenni, un contratto di mantenimento approvato dall’autorità di protezione dei minori (art. 287 CC). Anche se un contratto scritto ma non approvato basta già per ottenere determinate prestazioni di aiuto all’incasso (p. es. l’avvio di una procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione, art. 82 LEF), l’avente diritto ha interesse a proseguire la procedura per ottenere un titolo di mantenimento esecutivo.
Art. 5 Competenza
Cpv. 1 Domicilio o luogo di dimora
Come già esposto in precedenza, spetta al diritto cantonale designare un ufficio specializzato che su richiesta aiuta l’avente diritto (art. 2 cpv. 2). Attualmente tutti i Cantoni accordano l’aiuto all’incasso al luogo di domicilio o di dimora a tutti gli aventi diritto domiciliati o soggiornanti legalmente in Svizzera (art. 23 segg. CC). L’articolo 5 capoverso 1 ha dunque carattere meramente dichiarativo.
L’avente diritto presenta la propria richiesta di aiuto all’incasso all’ufficio specializzato designato dal diritto cantonale del proprio domicilio o luogo di dimora. Dato che l’organizzazione dell’aiuto all’incasso compete ai Cantoni, potrà trattarsi di un servizio cantonale o comunale (cfr. art. 2). Quindi, l’aiuto all’incasso può essere chiesto, ad esempio, anche da un avente
87 Cfr. decisione del Tribunale federale del 24 settembre 2012 nella causa 5A_436/2012, consid. 2.5.
88 Il Cantone di Zurigo ha già previsto l’aiuto all’incasso per questi casi, cfr. § 6 cpv. 1 lett. c Verordnung über die Alimentenhilfe und die Kleinkinderbetreuungsbeiträge (del 21 novembre 2012), in vigore dal 1° gennaio 2013.
89 Cfr. decisione del Tribunale federale del 16 luglio 2012 nella causa 5A_395/2012, consid. 4.4.2 e 5.3.3.
90 Il Tribunale civile di Basilea Città offre due volte alla settimana un servizio di consulenza nell’ambito del quale uno dei presidenti del tribunale fornisce informazioni su questioni di diritto coniugale e di diritto di famiglia. Nei casi urgenti il presidente può anche adottare provvedimenti cautelari. Cfr. www.zivilgericht.bs.ch > Rechtsauskunft > Ehe- und familienrechtliche Fragen.
91 In tutti i Cantoni, un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione costituisce un presupposto necessario per il versamento dell’anticipo.