Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine
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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)
Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014
all’esecuzione della pretesa. L’obbligato può però anche rinunciare a invocare la prescrizione. In materia di mantenimento fondato sul diritto di famiglia, questa ipotesi non è da escludersi. Infatti, si può senz’altro immaginare che l’obbligato, pur essendo perfettamente consapevole dei propri obblighi, per ragioni da lui indipendenti si sia trovato del tutto o in parte nell’impossibilità di adempierli, ma in seguito sia disposto a tacitare il proprio debito, ad esempio dopo aver ricevuto un’eredità. Perciò, non vi è motivo di limitare a priori l’aiuto dell’ufficio specializzato.
Cpv. 4 Altre pretese del diritto di famiglia
La legge obbliga la collettività a prestare aiuto per l’incasso dei contributi di mantenimento che assicurano la copertura delle necessità correnti dell’avente diritto (art. 131 cpv. 1 e art. 290 cpv. 1 CC).
Ma se il diritto cantonale lo prevede, l’ufficio specializzato può prestare aiuto anche per l’esecuzione di altre pretese del diritto di famiglia, fondate sul rapporto di filiazione o derivanti dallo scioglimento dell’unione. L’ordinanza cita a titolo di esempio i contributi speciali per bisogni straordinari imprevisti del figlio (art. 286 cpv. 3 CC), le pretese della madre non sposata (art. 295 CC)77 e le pretese fondate sull’obbligo di assistenza tra parenti (art. 328 CC)78. L’enumerazione non è esaustiva: il diritto cantonale può estendere l’aiuto all’incasso anche ad altre pretese, ad esempio ai crediti derivanti dallo scioglimento del regime matrimoniale79, dalla divisione degli averi di previdenza80 o dall’equa indennità spettante al coniuge che ha collaborato in misura straordinaria nella professione o nell’impresa dell’altro (art. 165 CC). In tal caso il diritto cantonale disciplina l’assunzione dei costi dell’aiuto all’incasso anche per le altre pretese fondate sul diritto di famiglia.
Sono fatte salve le convenzioni internazionali sull'assistenza amministrativa che talvolta prevedono un campo d’applicazione più esteso per l’aiuto all’incasso, ad esempio per le pretese di assistenza tra parenti in linea diretta (art. 328 segg. CC)81 o soltanto per l’incasso degli arretrati (art. 21).
Art. 4 Titolo di mantenimento
L’ente pubblico presta il proprio aiuto per l’esecuzione della pretesa di mantenimento (art. 131 cpv. 1 e 290 cpv. 1 CC). Tale pretesa deve pertanto essere fissata in un titolo di mantenimento, vale a dire in una decisione esecutiva di un giudice o di un’autorità oppure in un contratto scritto di mantenimento in cui sia indicato chiaramente l’importo del contributo dovuto all’avente diritto. Sono fatte salve le convenzioni internazionali sull'assistenza amministrativa (cfr. al riguardo il commento ad art. 21) che talvolta prevedono prestazioni anche in assenza di un titolo di mantenimento, e in particolare la costituzione di un tale titolo82.
77Cfr. Leitfaden TG, pag. 18.
78L’obbligo di assistenza tra parenti in linea diretta (art. 328 segg. CC) non configura un obbligo di mantenimento del diritto di
famiglia in senso stretto (Meier, ZBGR 2010, pag. 6). Esso non si fonda tanto sul rapporto giuridico creato dal matrimonio, dall’unione registrata o dalla filiazione quanto sul diritto fondamentale al minimo esistenziale (Burgat/Christinat/Guillod,
n. 10; cfr. anche Brauchli, pag. 170 seg.). In questi casi l’assistenza sociale viene di regola accordata senza accertare l’esistenza di eventuali pretese fondate sull’obbligo di assistenza tra parenti. L’ente pubblico fornisce dunque, di fatto, prestazioni anticipate per le quali in seguito agirà, se del caso, nei confronti dei parenti tenuti a prestare assistenza (art. 329 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 289 cpv. 2 CC). A causa di questo meccanismo, la maggior parte delle procedure giudiziarie in materia non oppone i parenti direttamente, bensì l’ente pubblico e i parenti tenuti a prestare assistenza (Brunner, Handbuch des Unterhaltsrechts, n. 07.05 seg.).
79Mani, n. 46.
80Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, n. 5 ad art. 131/132.
81Messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale del 9 aprile 1975 concernente la convenzione sull’esazione delle
prestazioni alimentari all’estero, FF 1975 I 1557 segg., 1559; cfr. anche le dichiarazioni di reciprocità con le province del Canada, che fanno tutte riferimento agli obblighi alimentari «derivanti da un rapporto familiare, genitoriale o coniugale».
82Ad es. art. 6 della Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero;