Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine
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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)
Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014
comune che vive con lei può chiedere alla cassa di compensazione per assegni familiari di versarle gli assegni direttamente. Deve rendere plausibile il fatto che gli assegni familiari non le sono versati, ad esempio con «un documento in cui il servizio incaricato dell’incasso degli alimenti conferma che i contributi di mantenimento per il figlio non sono versati per tempo e/o sono inferiori all’importo dovuto, oppure [con] estratti conto da cui risulta che i pagamenti non sono effettuati per tempo e/o sono inferiori all’importo dovuto»73. È inoltre interessante sapere che su richiesta motivata l’assegno di formazione può essere versato direttamente al figlio maggiorenne (art. 9 cpv. 2 LAFam). La LAFam mette dunque a disposizione un utile strumento per l’incasso degli assegni familiari. Tuttavia, tale strumento riguarda soltanto le prestazioni future, poiché esso non consente di esigere l’incasso di assegni già versati.
Cpv. 3 Aiuto all’incasso per contributi di mantenimento scaduti
Lo scopo principale dell’aiuto all’incasso previsto agli articoli 131 e 290 CC consiste nell’assicurare la copertura delle necessità correnti dell’avente diritto. Pertanto, l’ente pubblico non è tenuto a prestare aiuto se la richiesta di aiuto riguarda soltanto l’incasso di contributi di mantenimento già scaduti e i contributi correnti vengono pagati o non possono più nascere nuove pretese.
La situazione è diversa se il richiedente chiede l'aiuto all’incasso per le pretese future e per quelle esigibili nel mese della richiesta e contemporaneamente chiede aiuto anche per l’incasso di pretese già scadute prima della presentazione della richiesta. Si può certamente immaginare che in passato un obbligato abbia adempiuto i propri obblighi solo parzialmente o in modo irregolare. Secondo gli esperti interpellati, gli uffici specializzati confrontati con una richiesta di aiuto all’incasso per il mantenimento corrente hanno interesse a prestare aiuto anche per le pretese già scadute al momento della presentazione della richiesta. L’ufficio potrà così organizzare meglio il proprio intervento e in particolare evitare sovrapposizioni con l’attività di un servizio privato incaricato dell’incasso dei contributi di mantenimento scaduti.
Le risposte date al questionario dell’UFG evidenziano che tutti i Cantoni offrono un aiuto all’incasso anche per le pretese scadute quando intervengono già per l’esecuzione delle pretese di mantenimento correnti, benché generalmente tale questione non sia disciplinata dal diritto cantonale. A livello di prassi emergono però notevoli differenze tra i Cantoni e persino all’interno di uno stesso Cantone: talune autorità circoscrivono l’aiuto all’incasso alle pretese scadute da pochi mesi, altre a quelle scadute da cinque anni (termine di prescrizione previsto dall’art. 128 CO74 per le prestazioni periodiche), altre ancora non prevedono limiti di tempo o stabiliscono tale limite di caso in caso.
Nell’ordinanza si rinuncia a disciplinare l’aiuto all’incasso per le pretese scadute. L’ufficio specializzato decide al riguardo secondo il proprio apprezzamento (cfr. art. 11 cpv. 1). Per questo aspetto vanno evitate soluzioni schematiche. Sulla base dell’incarto, e in particolare della situazione finanziaria dell’obbligato, l’ufficio specializzato valuterà nel caso specifico se vale la pena di prestare un aiuto all’incasso per le pretese scadute, e nell’affermativa a quali pretese circoscrivere la procedura75. Un limite di cinque anni basato sul termine di prescrizione dei crediti (art. 128 CO) non è indispensabile, tanto più che a partire dal 1° gennaio 2017 la prescrizione dei crediti del figlio nei confronti dei genitori inizia a decorrere soltanto col raggiungimento della maggiore età76. La prescrizione non comporta automaticamente l’estinzione del credito, consente soltanto all’obbligato che la invoca di opporsi
73 Cfr. direttive dell’UFAS concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), stato al 1° gennaio 2017, n. marg. 246 1/17; Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar FamZG, n. 613 ad art. 9.
74 RS 220
75 Cfr. anche Mani, n. 21.
76 Cfr. anche art. 134 cpv. 1 n. 1 CO. La sospensione della prescrizione ha però effetto, a prescindere dall’età del figlio, soltanto fino al momento in cui la pretesa di mantenimento è trasmessa all’ente pubblico che ha (parzialmente) anticipato il contributo di mantenimento (art. 298 cpv. 2 CC)(cfr. messaggio sul mantenimento del figlio, pag. 537).