Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine

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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)

Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014

diritto che ha presentato una domanda d’asilo pendente92 o che beneficia dell’ammissione provvisoria93.

In materia di aiuto all’incasso, la nazionalità dell’avente diritto non ha alcuna importanza. Nemmeno il domicilio dell’obbligato influisce sul diritto del creditore di chiedere l’aiuto all’incasso. L’ufficio specializzato del domicilio o del luogo di dimora dell’avente diritto dovrà quindi dar seguito alla richiesta di aiuto all’incasso anche se l’obbligato si trova all’estero. Sono fatte salve le pertinenti disposizioni del diritto internazionale (cfr. art. 21).

Cpv. 2 Cambiamento di domicilio o del luogo di dimora

Se il trasferimento del domicilio o del luogo di dimora da parte dell’avente diritto comporta un cambiamento della competenza, la procedura pendente di aiuto all’incasso cessa (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. c e cpv. 4).

Cpv. 3 Prosecuzione delle procedure di aiuto all’incasso pendenti

L’ufficio specializzato precedente rimane però di principio competente per le procedure già avviate per l’esecuzione di contributi di mantenimento impagati e scaduti durante il periodo di sua competenza. Di conseguenza, l’esecuzione dei contributi di mantenimento dovuti per un determinato periodo rimane di competenza di un unico servizio. Secondo gli esperti interpellati, l’interruzione delle procedure pendenti e il loro trasferimento all’avente diritto o a un altro ufficio specializzato darebbe origine a procedure complesse che potrebbero creare confusione tra gli interessati e le autorità.

Non è comunque escluso che in un caso particolare possa essere opportuno, d’intesa tra i due uffici specializzati, procedere in altro modo. In una fattispecie internazionale di aiuto all’incasso, ad esempio, potrebbe essere più semplice affidare a un unico ufficio specializzato il compito di far valere tutte le pretese di mantenimento (correnti e scadute). L’ordinanza prevede pertanto espressamente, come eccezione al principio della prosecuzione dell’aiuto all’incasso da parte dell’ufficio specializzato precedente, l’ammissibilità di accordi tra uffici specializzati implicanti il trasferimento al nuovo ufficio specializzato competente.

Art. 6 Scambio di informazioni e coordinamento tra uffici specializzati

Cpv. 1 Scambio di informazioni tra uffici specializzati

Per poter offrire un aiuto all’incasso efficiente, ogni ufficio specializzato ha la possibilità di richiedere informazioni all'ufficio specializzato di un altro Cantone o Comune. In particolare, l’ufficio specializzato al quale l’avente diritto si rivolge dopo un trasferimento di domicilio (cfr. art. 5 cpv. 2) può rivolgersi all’ufficio specializzato del precedente domicilio per accertare se la persona in questione ha presentato una richiesta di aiuto all’incasso presso tale ufficio e, se del caso, di quali prestazioni ha già beneficiato. L’ufficio specializzato potrebbe anche venire a sapere che un obbligato deve versare un contributo di mantenimento a un figlio domiciliato in un altro Cantone e desidera sapere se è in corso una procedura di aiuto all’incasso. Simili informazioni consentono di meglio valutare quali prestazioni debbano essere offerte nel caso specifico.

92 Le persone che soggiornano in Svizzera in virtù della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi; RS 142.31) e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono le necessarie prestazioni d'aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale (art. 81 LAsi).

93 Gli stranieri ammessi provvisoriamente che non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale. Il disciplinamento applicabile è uguale a quello previsto in materia d’asilo (art. 86 cpv. 1 della legge federale del

16 dicembre 2005 sugli stranieri, LStr; RS 142.20).