Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine
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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)
Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014
L’ordinanza rinuncia a prescrivere una determinata forma per lo scambio reciproco di informazioni, il quale può spaziare da una semplice informazione telefonica alla consultazione degli atti. Gli uffici specializzati sono liberi di decidere quali siano le prestazioni adeguate nel caso specifico per salvaguardare gli interessi delle persone interessate. Va però ricordato che lo scambio di informazioni deve rispettare i principi della protezione dei dati e in ogni caso svolgersi tra persone assoggettate al segreto d’ufficio94.
Cpv. 2 Coordinamento tra uffici specializzati
A seconda delle circostanze, oltre allo scambio di informazioni può essere utile anche un coordinamento delle attività dei vari uffici specializzati coinvolti parallelamente, ad esempio nel caso in cui l’avente diritto trasloca e presenta una nuova richiesta di aiuto all’incasso al nuovo domicilio (cfr. art. 5 cpv. 2). Il coordinamento è inteso a impedire che a causa dell’intervento parallelo di due uffici nei confronti di uno stesso obbligato l’avente diritto non riceva il contributo di mantenimento corrente di cui ha bisogno per coprire le proprie necessità quotidiane. Questa ipotesi potrebbe verificarsi se l’ufficio dell’ultimo domicilio procedesse all’incasso delle pretese di mantenimento ancora impagate e degli alimenti anticipati, e l’ufficio del nuovo domicilio si adoperasse per incassare le pretese di mantenimento correnti.
Art. 7 Richiesta di informazioni ad altre autorità
Un aiuto all’incasso efficiente implica che l’ufficio specializzato disponga di informazioni complete e aggiornate sulla situazione personale e professionale dell’obbligato e sul suo patrimonio. Secondo gli esperti interpellati, uno dei problemi che si pongono più di frequente nell’ambito dell’esecuzione delle pretese di mantenimento consiste nella difficoltà di localizzare l’obbligato e/o di determinare la sua reale situazione patrimoniale. In un gran numero di casi, l’ufficio preposto all’aiuto all’incasso non conosce la situazione dell’obbligato (ad es. ignora dove sia domiciliato, la professione che svolge, le sue condizioni personali e finanziarie) o possiede informazioni incoerenti (p. es. l’obbligato dichiara di non avere alcun reddito, ma il suo tenore di vita non corrisponde affatto a tale affermazione, oppure dichiara di essere domiciliato a un determinato indirizzo ma la corrispondenza postale inviata a tale indirizzo viene respinta). Le procedure intentate contro l’obbligato – procedure civili o penali per trascuranza degli obblighi di mantenimento – possono a volte fornire utili informazioni, ma se l’obbligato non collabora o è contumace e pertanto non può fornire indicazioni utilizzabili, l’interessato rimane irreperibile. Secondo gli esperti interpellati, una simile situazione non rappresenta un caso eccezionale, e per gli obbligati in mala fede è piuttosto facile sottrarsi ai propri obblighi. Un obbligato moroso, ad esempio, può nascondere un reddito conseguito, cambiare spesso datore di lavoro per sfuggire a pignoramenti di salario e diffide ai debitori o fornire indicazioni false o incomplete quando viene eseguito un pignoramento. Può anche cambiare spesso domicilio o trasferirlo in uno Stato dove è più difficile intentare procedure di incasso95.
Siccome per garantire un aiuto all’incasso efficiente gli uffici specializzati devono poter accedere alle informazioni necessarie per adempiere il compito conferitogli dalla legge (art. 131 cpv. 1 e 290 cpv. 1 CC), le autorità amministrative a livello comunale, cantonale e federale sono tenute a fornire loro tutte le informazioni utili in rapporto con la situazione dell’obbligato96. In particolare, gli uffici specializzati devono poter ottenere dagli uffici controllo abitanti97 dell’ultimo domicilio dell’obbligato informazioni sul luogo in cui si è trasferito e
94 Art. 320 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, CP; RS 311.0.
95 Bastons Bulletti/Farine, ZVW 2008, pag. 39.
96 Mani, n. 56 e n. 313–315.
97 Oppure ufficio della popolazione o sim.