Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine

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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)

Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014

devono potersi rivolgere anche all’ufficio controllo abitanti del supposto nuovo domicilio per ricevere conferma del fatto che l’obbligato vi si è effettivamente domiciliato. In questo contesto vanno ricordati gli sforzi compiuti dalla Confederazione per creare una banca dati nazionale degli indirizzi a disposizione delle pubbliche amministrazioni federali, cantonali e comunali. Tale banca dati consentirebbe alle autorità di adempiere i loro compiti in modo più efficiente e semplificherebbe gli iter amministrativi98.

Per evitare una paralisi delle loro attività, gli uffici specializzati devono anche poter ricevere, sulla base dell’assistenza amministrativa, informazioni da enti statali che possiedono dati sulla situazione familiare, professionale e finanziaria degli obbligati, come ad esempio gli uffici di esecuzione e fallimenti (cfr. art. 8a LEF), le amministrazioni delle contribuzioni99 o gli uffici dell’assistenza sociale. Inoltre, gli uffici specializzati dovrebbero poter richiedere al servizio competente per le prestazioni complementari AVS/AI, e da altri servizi sociali che dovessero erogare prestazioni all’obbligato, un quadro sulla sua situazione finanziaria. Dovrebbero anche poter esigere dalle casse di compensazione l’indirizzo dell’obbligato all’estero o chiarimenti sulla sua situazione finanziaria. Anche in questo ambito sono previste modifiche: il 1° febbraio 2017 il Consiglio federale ha confermato che intende in futuro agevolare l’utilizzo sistematico dei numeri AVS da parte delle autorità federali, cantonali e comunali100.

La necessità di ottenere informazioni attendibili per poter garantire un aiuto all’incasso efficiente è dunque evidente. In definitiva, la disponibilità di informazioni attendibili contribuisce a evitare procedure inutili e condannate al fallimento sin dall’inizio (ad es. perché l’obbligato ha abbandonato il proprio domicilio o è insolvente) i cui costi ricadono sulla collettività.

Alla luce di quanto precede, l’ordinanza autorizza gli uffici specializzati ad accedere alle informazioni di cui necessitano per adempiere il loro compito. L’esigenza della forma scritta e l’obbligo di motivare la richiesta di informazioni dà ai destinatari la possibilità di controllare che l’ufficio specializzato abbia bisogno delle informazioni richieste per adempiere i compiti affidatigli dalla legge, e quindi di verificare che la richiesta soddisfi i requisiti della legislazione in materia di protezione dei dati101 . L’esigenza di forma tutela anche gli interessi dell’obbligato, poiché assicura che le informazioni in questione non vengano rilasciate a chiunque. Infine, tali informazioni vengono trasmesse a persone assoggettate al segreto d’ufficio102.

4.2 Sezione 2: Richiesta di aiuto all’incasso

L’aiuto all’incasso non è prestato d’ufficio, ma solo su richiesta dell’avente diritto (cfr. art. 131 cpv. 1 e 290 cpv. 1 CC). Inoltre, quest’ultimo non ha l’obbligo di rivolgersi all’ente pubblico se l’obbligato non versa i contributi di mantenimento dovuti, ma può agire personalmente o rivolgersi a un avvocato o a un ufficio di incasso privato.

98 Il 12 aprile 2017 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare un avamprogetto entro fine agosto 2018 (cfr. comunicato stampa del 12 aprile 2017 «Registro nazionale degli indirizzi per gli enti pubblici»).

99 Secondo l’art. 164 cpv. 3 della legge tributaria del Cantone di Berna (Steuergesetz, SG; 661.11), ad esempio, i terzi che dimostrano un interesse economico possono chiedere in ogni tempo al Comune informazioni sugli elementi imponibili di una persona fisica risultanti dall’ultima tassazione passata in giudicato (ad es. reddito imponibile e sostanza imponibile). Questo diritto di ottenere informazioni deve essere a maggior ragione riconosciuto al servizio specializzato che adempie un compito affidatogli dalla legge.

100 Il 1° febbraio 2017 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno (DFI) di elaborare un avamprogetto di legge entro l’autunno 2017 (cfr. comunicato stampa del 1° febbraio 2017 «Utilizzazione più ampia del numero AVS»).

101 Dato che le informazioni richieste possono riguardare in parte dati dell’obbligato degni di particolare protezione (cfr. art. 3 lett. c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, LPD; RS 235.1], occorre verificare l’esistenza delle necessarie basi legali (a livello federale o cantonale).

102 Art. 320 CP.