Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine
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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)
Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014
L’ufficio specializzato che aiuta l’avente diritto a incassare il contributo di mantenimento che gli spetta adempie un compito pubblico. Benché intervenga soltanto su richiesta, tra l’ufficio specializzato – designato dal diritto cantonale e tenuto per legge a prestare aiuto – e l’avente diritto si instaura un rapporto di diritto pubblico103. Non si tratta dunque di un rapporto di mandato di diritto privato ai sensi del Codice delle obbligazioni (art. 394 segg. CO). Di conseguenza, l’avente diritto non può né impartire istruzioni vincolanti all’ufficio specializzato, né scegliere personalmente le prestazioni che l’ufficio specializzato deve fornirgli. Spetta invece all’ufficio specializzato determinare le prestazioni utili e necessarie nel caso specifico (art. 11 cpv. 1). Nel far ciò terrà conto per quanto possibile dei desideri dell’avente diritto. Se quest’ultimo ha l’impressione che l’ufficio federale non svolga il proprio compito con competenza o la diligenza richiesta, può rivolgersi all’autorità di vigilanza designata dal diritto cantonale e tenuta a vigilare sul buon funzionamento dell’ufficio specializzato (cfr. art. 2)104. L’avente diritto ha anche la possibilità di interporre presso l’istanza competente secondo il diritto cantonale un ricorso per denegata giustizia se l’ufficio specializzato si rifiuta di assumersi il caso, oppure un ricorso per ritardata giustizia se ha assunto il caso ma rimane inattivo o agisce con eccessiva lentezza. Se provoca un danno, l’ufficio specializzato è tenuto a risponderne nell’ambito della normativa cantonale in materia di responsabilità dello Stato105. L’applicazione per analogia di determinate disposizioni sul contratto di mandato può essere però ammissibile106, e in particolare delle disposizioni concernenti la diligenza e l’obbligo di fedeltà, l’obbligo di rendere conto in qualsiasi momento sui passi intrapresi e sui relativi risultati107 e la possibilità dell’avente diritto di rinunciare in qualsiasi momento all’aiuto all’incasso prestato dall’ente pubblico (art. 17 cpv. 1 lett. b).
Art. 8 Ammissibilità della richiesta
Per l’avente diritto, il contributo di mantenimento è di estrema importanza, poiché serve a coprire le sue necessità correnti. Pertanto, per poter presentare richiesta di aiuto all’incasso basta che l’obbligato non versi il contributo dovuto alla scadenza stabilita. L’ordinanza non prevede alcun termine di attesa (ad es. tre mesi) per poter adire l’ufficio specializzato.
Secondo l’articolo 285 capoverso 3 CC, il contributo di mantenimento è pagato anticipatamente. Se viene fissato nell’ambito di una procedura giudiziaria, di regola il giudice fissa anche le scadenze esatte del pagamento. Se il contributo è oggetto di un contratto di mantenimento, di regola le parti si accordano anche sulle scadenze del pagamento (art. 287 CC). Se tali scadenze non sono precisate nel titolo di mantenimento, si può presumere di principio una trascuranza dell’obbligo di mantenimento quando al 10 del mese in cui il contributo è esigibile l’obbligato non ha ancora effettuato il pagamento.108
Per beneficiare dell’aiuto all’incasso, l’avente diritto non deve comprovare di aver già intrapreso dei passi per ottenere il versamento del contributo di mantenimento. Le informazioni sui passi già intrapresi aiutano semplicemente l’ufficio specializzato a farsi un’idea esaustiva della situazione nel valutare quali siano le prestazioni adeguate (art. 11).
103 Mani, n. 4; Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, n. 37 ad art. 290; Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, n. 7 ad art. 290.
104 Cfr. anche Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, n. 19 ad art. 290: «Die sachgerechte, speditive Führung der Inkassostellen ist zu überwachen.» (Occorre vegliare alla corretta gestione e alla prontezza degli uffici di incasso).
105 Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, n. 57-58 ad art. 290; Mani, n. 154–170.
106 Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, n. 37 ad art. 290; Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, n. 7 ad art. 290.
107 Mani, n. 33 .
108 In questi casi il Cantone di Zurigo ammette le domande a partire dal giorno 16: www.zh.ch > Der Kanton Zürich nach Organisation > Amt für Jugend und Berufsberatung > Kinder- & Jugendhilfe > Alimentenhilfe > Alimenteninkasso > Neugesuch Inkasso ohne finanzielle Leistungen.