Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine

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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)

Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014

Data l’importanza spesso vitale dei contributi di mantenimento, l’ordinanza consente di richiedere l’aiuto all’incasso ad esempio anche quando l’obbligato versa i contributi di mantenimento integralmente ma soltanto ogni tre mesi, oppure ogni mese ma solo parzialmente.

Il tempo necessario all’ufficio specializzato per trattare la richiesta non deve ritardare l’aiuto all’incasso. Perciò, come già esposto nel commento all’articolo 3 capoverso 1, l’aiuto all’incasso inizia retroattivamente alla data della presentazione della richiesta.

Art. 9 Contenuto e forma della richiesta

Cpv. 1 Contenuto

L’articolo 9 capoverso 1 enumera le indicazioni necessarie per qualsiasi procedura di aiuto all’incasso. L'ufficio specializzato può richiedere altre indicazioni e documenti che considera necessari all’adempimento del proprio compito (art. 9 cpv. 3), a condizione che tali richieste non ostacolino l’accesso dell’avente diritto all’aiuto all’incasso. La richiesta di informazioni aggiuntive può riguardare ad esempio le coordinate bancarie. Per poter svolgere il suo compito in modo efficiente, in determinate circostanze l’ufficio specializzato riceverà i pagamenti del contributo di mantenimento e li riverserà all’avente diritto (art. 12 cpv. 1 lett. k). Per quanto riguarda il titolo di mantenimento (lett. c), l’ordinanza rinuncia a imporre l’esibizione dell’originale: una copia autenticata è sufficiente.

La richiesta di aiuto all’incasso viene presentata dall’avente diritto. Il figlio minorenne è rappresentato di regola dal proprio rappresentante legale oppure, in caso di autorità parentale congiunta, dal genitore che ne ha la custodia. In caso di custodia alternata, il genitore legittimato a rappresentare il figlio nella procedura di aiuto all’incasso è quello designato dal giudice in applicazione dell’articolo 289 capoverso 1 CC o al quale devono essere versati i contributi di mantenimento secondo il contratto di mantenimento109. Se l’avente diritto è un figlio maggiorenne, questi deve presentare la richiesta di aiuto all’incasso personalmente110, anche per i contributi di mantenimento scaduti durante la minore età111.

In considerazione del rapporto di diritto pubblico esistente tra l’ufficio specializzato e l’avente diritto, quest’ultimo non sarebbe di per sé tenuto a firmare una procura di rappresentanza per l’ufficio. La firma apposta in calce alla richiesta di aiuto all’incasso potrebbe bastare. Tuttavia, gli esperti interpellati ritengono unanimemente che il potere dell’ufficio di rappresentare l’avente diritto debba essere formalmente attestato da un documento. Tale attestazione chiarisce non solo il ruolo dell’ufficio di fronte alle autorità adite (ufficio esecuzione e fallimenti, autorità giudiziarie o di perseguimento penale), ma rende anche consapevole l’avente diritto della portata della richiesta di aiuto all’incasso. Firmare la procura per l’incasso deve rendere chiaro all’avente diritto che a partire da quel momento non deve più intraprendere passi di sua iniziativa per l’incasso dei contributi di mantenimento (art. 10 cpv. 3). Se intende occuparsi personalmente dell’incasso o affidare questo compito a terzi (p. es. a un avvocato), deve ritirare la richiesta di aiuto (art. 17 cpv. 1 lett. b).

Cpv. 2 Modulo standard

Per garantire l’uniformità delle domande di aiuto all’incasso e della relativa documentazione, tutti i Cantoni chiedono già all’avente diritto che richiede l’aiuto di compilare un modulo standard. Alcuni Cantoni utilizzano lo stesso modulo per le domande di anticipo degli alimenti e

109 Messaggio sul mantenimento del figlio, pag. 539.

110 Messaggio sul mantenimento del figlio, pag. 524 seg.

111 Dopo che il figlio ha raggiunto la maggiore età, il genitore che deteneva l’autorità parentale non è più legittimato a richiedere a proprio nome l’esecuzione forzata o il rigetto dell’opposizione per contributi di mantenimento per il periodo in cui il figlio era minorenne (DTF 142 III 78 consid. 3).