Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine
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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)
Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014
di aiuto all’incasso, benché le condizioni per le due prestazioni siano diverse. Il Cantone di Zurigo, invece, distingue chiaramente tra richiesta di aiuto all’incasso (Gesuch um Inkassohilfe: Ehegatten- und/oder Kinderalimente) e richiesta di aiuto all’incasso associata a una richiesta di anticipo di alimenti (Gesuch um Inkassohilfe und finanzielle Leistungen gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz: Alimentenbevorschussung, Überbrückungshilfe)112. La presente ordinanza farà probabilmente aumentare le domande di aiuto all’incasso non associate a una richiesta di anticipo di alimenti, ed è per questo che l’esempio del Cantone di Zurigo potrebbe essere interessante anche per gli altri Cantoni.
L’ufficio specializzato è tenuto ad aiutare i richiedenti che, ad esempio a causa di difficoltà linguistiche, non fossero in grado di compilare il modulo standard. Questo compito può essere eventualmente delegato a un servizio sociale. Secondo gli esperti interpellati, l’aiuto dell’ufficio specializzato nella compilazione del modulo è di regola necessario anche quando l’incasso deve essere ottenuto all’estero, ad esempio quando l’obbligato non è domiciliato in Svizzera113. Occorre assolutamente evitare che gli aventi diritto rinuncino a presentare una richiesta di aiuto all’incasso a causa di ostacoli burocratici.
Cpv. 3 Ulteriori indicazioni e documenti necessari
Nel corso della propria attività, l’ufficio specializzato può pretendere in qualsiasi momento ulteriori indicazioni e documenti che dovessero essere necessari per tutelare gli interessi dell’avente diritto. Può chiedere indicazioni più precise sulla situazione patrimoniale dell’obbligato (automobile, immobili, cassa pensioni, cambiamenti riguardanti l’attività professionale, eredità)114, ad esempio per poter presentare un’istanza di sequestro, oppure può richiedere i documenti necessari per chiedere il gratuito patrocinio se intende adire le vie legali (ad es. per una diffida ai debitori). L’ufficio specializzato potrebbe anche aver bisogno di informazioni specifiche per l’incasso dei contributi di mantenimento all’estero.
Art. 10 Obbligo di collaborazione dell’avente diritto
Cpv. 1 Obbligo di collaborazione
Per poter adempiere il proprio compito in modo efficiente, l’ufficio specializzato deve disporre di informazioni esaustive sulla situazione dell’avente diritto e possibilmente anche su quella dell’obbligato. La prima fonte di queste informazioni è lo stesso avente diritto, il quale può informare segnatamente in merito alla situazione personale e professionale dell’obbligato: indirizzo, datore di lavoro, reddito, rendite delle assicurazioni sociali, cassa pensioni, sostanza immobiliare, conti bancari eccetera115.
All’ufficio specializzato devono essere comunicati senza indugio anche eventuali cambiamenti delle circostanze rilevanti, che potrebbero influire sulla procedura di aiuto all’incasso in corso. I cambiamenti possono riguardare ad esempio l’importo del contributo fissato nel titolo di mantenimento, lo stato civile dell’avente diritto116 oppure il domicilio o il datore di lavoro dell’obbligato, o il fatto che sono state chieste prestazioni dell’assistenza sociale, che
112 Cfr. www.zh.ch > Der Kanton Zürich nach Organisation > Amt für Jugend und Berufsberatung > Kinder- & Jugendhilfe > Alimentenhilfe > Formulare und Merkblätter > Neugesuch Inkasso ohne finanzielle Leistungen – Neugesuch finanzielle Leistungen.
113 Cfr. elenco dei documenti da allegare alla domanda e dei moduli per l’incasso internazionale degli alimenti, pubblicato nel sito Internet dell’UFG: www.bj.admin.ch > Pagina iniziale UFG > Società > Obbligazioni alimentari internazionali > Documenti e moduli.
114 Secondo gli esperti interpellati, per ottenere simili informazioni è proficuo proporre all’avente diritto di informarsi anche presso la famiglia allargata dell’obbligato.
115 Riguardo all’obbligo di informazione e cooperazione, cfr. anche Mani, n. 32.
116 L’obbligo di mantenimento si estingue di principio se l’avente diritto passa a nuove nozze o a una nuova unione domestica registrata (art. 130 cpv. 2 CC e art. 34 cpv. 4 LUD).