Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine

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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)

Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014

l’obbligato ha effettuato un versamento e così via. Le prestazioni di aiuto all’incasso possono così essere adeguate alla nuova situazione e si possono evitare procedure (e costi) inutili.

Cpv. 2 Rinuncia a intraprendere passi di propria iniziativa per l’incasso

L’avente diritto collabora anche astenendosi dall’intraprendere passi di propria iniziativa per l’incasso dei contributi di mantenimento oggetto dell’aiuto all’incasso. Presentando all’ufficio specializzato una richiesta di aiuto all’incasso, rinuncia ad affidare a un avvocato o a un ufficio di incasso l’esecuzione delle stesse pretese di mantenimento. L’avente diritto conserva però la possibilità di ritirare la propria richiesta (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. b) e di porre così termine all’aiuto.

Cpv. 3 Fissazione di un termine con avvertimento in caso di inadempienza dell’obbligo di

collaborazione

All’avente diritto può occorrere un certo tempo per procurarsi le informazioni e i documenti richiesti dall’ufficio specializzato. Quest’ultimo, in base alle circostanze del caso specifico, gli assegna un termine per produrre tali informazioni e documenti e decide anche le modalità di comunicazione del termine assegnato, ad esempio semplicemente per telefono o per posta elettronica.

Se l’avente diritto omette reiteratamente di produrre i documenti necessari, o se per evitare procedure inutili l’ufficio specializzato ritiene necessario disporre a una data precisa di determinate informazioni, per avere ad esempio la conferma che l’avente diritto ha fatto ricorso a un avvocato, l’ufficio può comunicargli le proprie richieste in forma scritta contro ricevuta117. Con l’assegnazione del termine per l’adempimento delle richieste, avverte l’avente diritto che l’inadempienza dell’obbligo di collaborazione comporterà la reiezione della richiesta di aiuto all’incasso o la fine della procedura di aiuto in corso (cfr. art. 17 cpv. 2 lett. a)118. L’ordinanza rinuncia a prescrivere termini precisi e dà facoltà all’ufficio specializzato di fissare il termine adeguato nel caso specifico.

4.3 Sezione 3: Prestazioni dell’aiuto all’incasso

Siccome in Svizzera l’aiuto prestato agli aventi diritto varia molto da un Cantone all’altro, nel rapporto di armonizzazione il Consiglio federale si è impegnato a stendere un elenco delle prestazioni che gli uffici preposti all’aiuto all’incasso devono obbligatoriamente fornire119. Inoltre, in detto rapporto la CDOS aveva già sottoposto ai Cantoni, per colmare le lacune in materia di aiuto all’incasso, una serie di proposte che ora hanno trovato ingresso nell’ordinanza120. Ogni avente diritto residente in Svizzera ha diritto a un aiuto all’incasso garantito secondo gli stessi principi e alle stesse prestazioni «di base». L’elenco delle prestazioni figuranti nelle disposizioni d’ordinanza commentate qui di seguito, che tutti gli uffici specializzati devono offrire, è stato compilato sulla base delle risposte date al questionario dell’UFG121. Si tratta dunque in buona parte della concretizzazione di una prassi già invalsa122.

Se è vero che ogni ufficio specializzato deve poter offrire le prestazioni enumerate agli articoli 12 e 13, ciò non significa però che tali prestazioni debbano essere fornite sistematicamente

117 Date le pesanti conseguenze della cessazione dell’aiuto all’incasso, un invio per posta A non è evidentemente sufficiente per soddisfare le esigenze di simili notificazioni. Occorre garantire che la persona interessata prenda effettivamente conoscenza dello scritto dell’ufficio specializzato. La disposizione è formulata in aderenza all’art. 138 cpv. 1 CPC (a questo proposito cfr. anche DTF 142 III 599).

118 Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, n. 7 ad art. 290.

119 Cfr. supra, n. 1.4.

120 Rapporto di armonizzazione, allegato 5, pag. 8185.

121 Cfr. allegato 4: Prestazioni dell’aiuto all’incasso nei Cantoni.

122 Cfr. anche Mani, n. 25–31; Haselbach, pagg. 129–141.