Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine
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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)
Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014
in tutti i casi. Le situazioni che si presentano devono essere valutate una per una e l’ufficio specializzato determina quali sono le prestazioni che meglio sostengono gli interessi dell’avente diritto nel caso specifico (art. 11). Questa esigenza dimostra anche quanto sia importante una formazione adeguata dei collaboratori degli uffici specializzati (cfr. art. 2 cpv. 3). L’elenco contemplato agli articoli 12 e 13 va inoltre inteso come standard minimo. Nel caso specifico l’ufficio specializzato ha poi facoltà di proporre ulteriori prestazioni.
Come già esposto in precedenza, anche nel rapporto di armonizzazione si evidenzia che il versamento in contanti dell'avere di previdenza secondo la LPP in caso di partenza definitiva dell’assicurato dalla Svizzera rappresenta un rischio maggiore di inadempienza dell’obbligo di mantenimento123. Mantenendo quanto promesso nell’ambito di tale rapporto, per salvaguardare l’avere previdenziale in caso di trascuranza dell’obbligo di mantenimento il Consiglio federale ha elaborato una serie disposizioni di legge, che sono state adottate dal Parlamento il 20 marzo 2015 ed entreranno in vigore alla stessa data della presente ordinanza124. Il diritto previgente dispone quanto segue: fintanto che non sono esigibili, le prestazioni della previdenza professionale non sono di principio pignorabili (cfr. art. 39 cpv. 1 LPP e art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF). Pertanto, prima che una pretesa diventi esigibile, vale a dire prima che venga presentata una domanda di versamento del capitale di previdenza e siano adempiute le relative condizioni, le autorità preposte all’aiuto all’incasso non hanno alcuna presa sulle pretese dell’obbligato in materia di previdenza professionale. Una volta che la prestazione d’uscita o il capitale di previdenza diventa esigibile è di principio possibile chiedere al giudice di ordinare al debitore di fornire adeguate garanzie per il pagamento dei futuri contributi di mantenimento o che venga disposto il sequestro. In molti casi, tuttavia, quando l’avere di previdenza è versato in forma di capitale, l’autorità di aiuto all’incasso non riceve alcuna informazione al riguardo e di conseguenza l’obbligato può far sparire il capitale ricevuto e sottrarsi in tal modo all’obbligo di mantenimento. Per l’avente diritto, questa situazione è carica di conseguenze, poiché con il versamento in forma di capitale vengono a mancare anche le eventuali future prestazioni per superstiti della previdenza professionale che avrebbero dovuto garantire il suo mantenimento in caso di morte dell’assicurato125. Per risolvere questo problema, il legislatore ha previsto, negli articoli 13 e 14 dell’ordinanza, un sistema di reciproca informazione e notificazione tra uffici specializzati e istituti di previdenza e di libero passaggio (cfr. art. 40 LPP126 e art. 24fbis LFLP127). Per garantire una procedura uniforme per le notificazioni tra uffici specializzati e istituti di previdenza e di libero passaggio, l’UFG e l’UFAS hanno elaborato quattro moduli128.
Art. 11 Procedura dell’ufficio specializzato
Cpv. 1 Trattamento della richiesta di aiuto all’incasso
Se i presupposti dell’aiuto all’incasso sono adempiuti, l’ufficio specializzato decide quali sono le prestazioni più opportune in funzione dell’apprezzamento del caso specifico129 ed effettua tale apprezzamento nella duplice prospettiva prevista dal Codice civile per l’aiuto all’incasso. Da un lato si tratta di riscuotere un credito: l’aiuto all’incasso solleva l’avente diritto dal carico della procedura di incasso e gli dà la possibilità di rivolgersi ufficialmente all’autorità a tal fine
123 Cfr. supra, n. 1.4.
124 RU 2015 5017.
125 BSV, Erläuternder Bericht vom 12. Mai 2014, pag. 1 (pubblicato soltanto in tedesco e francese)..
126 RS 831.40
127 RS 831.42
128 Cfr. allegato 4: Prestazioni dell’aiuto all’incasso nei Cantoni.
129 Nella prassi, la maggior parte dei Cantoni rinuncia a emanare una decisione per attestare l’inizio formale dell’aiuto all’incasso (come ad es. il Cantone di Zurigo, cfr. Mani, n. 7). Alcuni Cantoni prevedono invece l’emanazione di una decisione formale (come ad es. il Cantone di Svitto: cfr. Handbuch Alimentenwesen Kanton Schwyz, pag. 46 segg.).