Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine
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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)
Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014
Cpv. 1 lett. c Colloquio di consulenza personale con l’avente diritto
Di principio, ogni procedura di aiuto all’incasso inizia con un colloquio con l’avente diritto. Il colloquio può tenersi quando l’ufficio specializzato lo aiuta a compilare il modulo (art. 9 cpv. 2). Eventualmente, può svolgersi anche presso un altro servizio. Nel Cantone di Basilea Città, ad esempio, l’ufficio specializzato non convoca sistematicamente l’avente diritto per un colloquio, bensì intraprende direttamente i passi occorrenti per l’incasso dei contributi di mantenimento. Nella maggior parte dei casi trattati da questo ufficio specializzato, l’avente diritto si era già rivolto ai servizi sociali, che lo avevano consigliato in merito alle varie possibilità di incasso e lo avevano aiutato a riunire le informazioni e i documenti necessari (art. 9 cpv. 2). In questi casi un colloquio successivo con l’ufficio specializzato non è necessariamente indispensabile. Se però l’avente diritto lo desidera, potrà comunque usufruirne.
Tuttavia, il colloquio si svolge perlopiù dopo la ricezione della richiesta di aiuto all’incasso e dei relativi documenti, una volta che l’ufficio specializzato ha esaminato l’incarto. Secondo gli esperti interpellati, questo primo incontro con l’avente diritto è generalmente molto importante, tantopiù che nella maggioranza dei casi quest’ultimo associa alla richiesta di aiuto all’incasso anche una richiesta di anticipo degli alimenti. L’incontro dà l’opportunità all’avente diritto di porre domande precise sull’assistenza in materia di alimenti e di ricevere ragguagli esaustivi sui propri diritti e doveri. Il colloquio consente di instaurare un rapporto di fiducia tra l’avente diritto e l’ufficio specializzato che in seguito faciliterà il compito di quest’ultimo.
Cpv. 1 lett. d Informazioni ai figli maggiorenni in merito alla possibilità di ottenere una
decisione esecutiva e di richiedere il gratuito patrocinio
Nel rapporto di armonizzazione si suggeriva agli uffici preposti all’aiuto all’incasso di comprendere tra le loro prestazioni anche la rappresentanza – giudiziale ed extragiudiziale – del figlio maggiorenne nelle procedure volte alla costituzione di un titolo di mantenimento, come in parte già previsto attualmente per le fattispecie internazionali140. La presente ordinanza, che disciplina l’aiuto prestato dall’ente pubblico per l’esecuzione delle pretese di mantenimento, non recepisce questa proposta, ma migliora comunque considerevolmente la posizione del figlio maggiorenne, al quale riconosce il diritto di beneficiare – gratuitamente (cfr. art. 290 cpv. 1 CC) – dell’aiuto all’incasso se solo dispone di un contratto di mantenimento con l’obbligato (art. 4 lett. b). Il figlio può dunque beneficiare di un colloquio di consulenza personale (art. 12 cpv. 1 lett. c) e chiedere all’ufficio specializzato di occuparsi direttamente dei contatti con l’obbligato (art. 12 cpv. 1 lett. h). Secondo l’ordinanza, l’ufficio specializzato è inoltre tenuto a informare il figlio maggiorenne in merito alla possibilità di procedere giudizialmente nei confronti dell’obbligato (o degli obbligati) (art. 12 cpv. 1 lett. d) e di richiedere in tale contesto anche il gratuito patrocinio141. Di regola, l’ufficio specializzato indica al figlio maggiorenne un’autorità o un avvocato in grado di assisterlo.
Cpv. 1 lett. e Calcolo dei contributi di mantenimento impagati
L’avente diritto deve allegare alla richiesta di aiuto all’incasso un conteggio dei contributi di mantenimento impagati (art. 9 cpv. 1 lett. d). Se il titolo di mantenimento prevede l’adeguamento all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, l’ufficio specializzato è tenuto a calcolare tale adeguamento (indicizzazione). Grazie a questo calcolo sarà sempre in grado di comunicare all’avente diritto l’ammontare dell’importo impagato in funzione dell’adeguamento al rincaro.
140 Rapporto di armonizzazione, pag. 51 seg.; cfr. ad es. la Convenzione di New York; RS 0.274.15.
141 Se la situazione economica dell’obbligato è buona, il figlio può anche presentare una domanda di anticipo delle spese processuali (cosiddetta provisio ad litem). Il diritto del figlio maggiorenne di chiedere ai propri genitori di anticipare le spese processuali deriva dal diritto al mantenimento previsto dagli art. 276 e 277 cpv. 2 CC (sentenza del Tribunale federale del
16 luglio 2012 nella causa 5A_395/2012, consid 4.4.2 e 5.3.3). Tale diritto è prioritario rispetto al diritto di chiedere allo Stato il gratuito patrocinio (Emmel, Kommentar ZPO, n. 5 ad art. 117).