Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine

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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)

Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014

Il pignoramento è l’atto con il quale la pubblica autorità espropria beni dell’escusso per realizzarli in favore del creditore istante148. La procedura di pignoramento è disciplinata in dettaglio nella legge149. Nel contesto dell’esecuzione delle pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia, gli aspetti da evidenziare sono tre: la possibilità di pignorare per un anno il reddito dell’obbligato150, la possibilità di intaccare il minimo vitale dell’obbligato se l’avente diritto ha bisogno del contributo di mantenimento per coprire le proprie necessità di base151 e la possibilità, a determinate condizioni, di beneficiare del diritto di partecipazione privilegiata al pignoramento. L’articolo 111 LEF privilegia il coniuge o il partner registrato e i figli del debitore conferendo loro il diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante 40 giorni a contare dall'esecuzione del pignoramento152.

N. 2 Sequestro (art. 271–281 LEF)

In determinate circostanze, l’avente diritto può ottenere anche il sequestro di oggetti appartenenti all’obbligato e situati in Svizzera153. Il sequestro è una misura cautelare urgente intesa a impedire che l’obbligato sottragga i propri beni a una procedura esecutiva in corso o futura promossa dall’avente diritto154. Tale misura consente dunque all’avente diritto di garantire l’esito della procedura di esecuzione forzata. Il sequestro serve di principio a garantire crediti scaduti, ma si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti se l’obbligato non ha domicilio fisso in Svizzera o si prepara a prendere la fuga (cfr. art. 271 cpv. 2 LEF e art. 14). Tuttavia, gli oggetti da sequestrare devono essere descritti con esattezza nell’istanza di sequestro. È perciò importante che l’ufficio specializzato possa accedere alle informazioni sulla situazione patrimoniale dell’obbligato (cfr. art. 7).

Il giudice del sequestro decide in procedura sommaria155, senza udire l’obbligato e fondandosi sulla semplice verosimiglianza dei fatti. In seguito il sequestro dovrà essere convalidato, ad esempio con una procedura esecutiva ordinaria o un’azione civile156. In tale ambito l’obbligato potrà esercitare il proprio diritto di essere sentito e opporsi al sequestro. Se il sequestro è convalidato, gli oggetti sequestrati vengono pignorati157.

N. 3 Diffida ai debitori

(art. 132 cpv. 1 e art. 291 CC; art. 13 cpv. 3 LUD)

La diffida ai debitori158 è una misura con la quale il giudice ordina ai debitori dell’obbligato (terzi debitori) che trascura il proprio obbligo di mantenimento di versare interamente o in parte l’importo dovuto all’avente diritto in possesso di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione159. I terzi debitori non hanno però qualità di parte nella procedura giudiziaria nei confronti dell’obbligato160. La diffida non comporta una cessione di credito. L’obbligato rimane creditore del terzo, ma non può più disporre del proprio credito, e in particolare non può più incassarlo, costituirlo in pegno o cederlo161. Contrariamente alla procedura esecuti-

148 Stoffel/Chabloz, pag. 158 segg.

149 Cfr. art. 89–115 LEF.

150 Art. 93 cpv. 2 LEF; Stoffel/Chabloz, pag. 169.

151 Stoffel/Chabloz, pag. 169–171; DTF 138 III 145 consid. 3.4.3 e DTF 116 III 10.

152 In virtù dell’art. 289 cpv. 2 CC, anche l’ente pubblico ha il diritto di chiedere la partecipazione privilegiata al pignoramento (DTF 138 III 145 consid. 3). S. Burgat/Christinat/Guillod, n. 96–113.

153 Art. 271 cpv. 1 LEF.

154 Stoffel/Chabloz, pag. 246 segg.

155 Art. 251 lett. a CPC.

156 Art. 279 cpv. 1 LEF.

157 Art. 279 cpv. 3 LEF.

158 Sulla diffida ai debitori in generale, cfr. in particolare Steiner. Sulla diffida nell’ambito dell’aiuto all’incasso, cfr. Mani, n. 324 segg.

159 Se l’ente pubblico ha parzialmente anticipato i contributi di mantenimento per i figli, la legge riconosce d’ufficio anche ad esso il diritto di chiedere la diffida ai debitori (art. 289 cpv. 2 CC; DTF 137 III 193 consid. 2 e 3).

160 Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, n. 10 ad art. 291.

161 Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, n. 14 ad art. 291. Sul rapporto tra diffida ai debitori e procedure di esecuzione forzata nei confronti dell’obbligato, cfr. Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, n. 16-21 ad art. 291 e Breitschmid/Kamp, Basler Kommentar ZGB I, n. 5-6 ad art. 291.