Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine

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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)

Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014

va, la diffida ai debitori garantisce anticipatamente l’incasso dei futuri contributi di mantenimento senza dover aspettare che i futuri crediti rimangano impagati; invece di una domanda d’esecuzione per ogni singolo contributo scaduto e impagato, è sufficiente un’unica procedura162. Si tratta di una misura meno laboriosa, globalmente più efficiente e meno costosa rispetto all’introduzione di una procedura esecutiva163. Di norma la diffida ai debitori si riferisce a pretese periodiche, in genere al salario dell’obbligato, dato che il datore di lavoro è spesso il suo unico debitore164. Ma può anche trattarsi di pretese al pagamento di pigioni o di interessi su prestiti. La diffida ai debitori è non solo più facilmente e direttamente attuabile dell’esecuzione forzata, ma è anche più efficace, poiché essendo rivolta a qualsiasi datore di lavoro scoraggia l’obbligato a cambiare datore di lavoro per sottrarsi alla misura. Pur essendo controversa in dottrina, questa prassi è però palesemente ammessa in diversi Cantoni165.

La diffida ai debitori può anche estendersi a pretese periodiche nei confronti delle assicurazioni sociali, ad esempio a rendite LPP o indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione166. In questo contesto occorre menzionare che al 1° gennaio 2011 il Consiglio federale ha posto in vigore una modifica dell’ordinanza del 31 ottobre 1947167 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) in virtù della quale il versamento a terzi della rendita per i figli dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) e dell'assicurazione per l'invalidità (AI) può essere chiesto non soltanto dai figli minorenni ma anche da quelli maggiorenni.

N. 4 Garanzie (art. 132 cpv. 2 e art. 292 CC)

Se l’obbligato persiste nel negligere l’obbligo di mantenimento o se si presume che prepari la fuga, dilapidi la sostanza o la faccia scomparire, il giudice può obbligarlo a prestare adeguate garanzie per i contributi di mantenimento futuri168. L’ammontare della garanzia corrisponde al massimo ai futuri contributi capitalizzati169. La garanzia è dunque un provvedimento conservativo che serve ad assicurare il futuro pagamento di pretese di mantenimento già fissate ma non ancora scadute170. Essa restringe il margine di manovra dell’obbligato togliendogli la facoltà di disporre di determinati beni, nella maggiore parte dei casi un capitale, ad esempio un’eredità o una prestazione in capitale che l’istituto di previdenza o di libero passaggio sta per versargli (cfr. art. 14). La garanzia può assumere varie forme: blocco di averi bancari, deposito di una somma di denaro su un conto bancario, deposito di un oggetto di valore o iscrizione di una restrizione della facoltà di disporre nel registro fondiario171.

Secondo la dottrina, il blocco preventivo di beni suscettibili di servire da garanzia può essere utile e viene disposto mediante sequestro. Il sequestro, una volta ordinato, deve essere convalidato entro dieci giorni con un’esecuzione volta a ottenere la prestazione di garanzie (art. 38 cpv. 1 LEF). Per fare in modo che anche l’obbligo di prestare una garanzia sia esigibile al momento dell’introduzione dell’esecuzione per la convalida del sequestro, è necessario disporre rapidamente di un corrispondente ordine del giudice, emanato se del caso in via superprovvisionale172.

162 Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, n. 1 ad art. 291, Breitschmid/Kamp, Basler Kommentar ZGB I, n. 3 ad art. 291. Sulla discussione circa la natura giuridica di questa misura, cfr. Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, n. 2 ad art. 291.

163 Cfr. anche Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, n. 7 ad art. 291. Ma verosimilmente destinata a fallire se il debitore esercita un’attività lucrativa indipendente. Cfr. però Mani, n. 330.

164 Steiner, n. 223 segg.

165 Steiner, n. 275 segg.; sulla prassi nei Cantoni romandi, cfr. Burgat/Christinat/Guillod, n. 66.

166 Burgat/Christinat/Guillod, n. 71.

167 Rapporto di armonizzazione, pag. 53; cfr. art. 71ter cpv. 3 OAVS; RS 831.101.

168 Sulla garanzia nell’ambito dell’aiuto all’incasso, cfr. Mani, n. 339 segg.

169 Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, n. 3 ad art. 292; Breitschmid/Kamp, Basler Kommentar CC I, n. 3 ad art. 292.

170 Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, n. 1 ad art. 292.

171 Burgat/Christinat/Guillod, n. 58 seg.

172 Bastons Bulletti, Commentaire Romand CC I, n. 5 ad art. 292; Breitschmid/Kamp, Basler Kommentar CC I, n. 4 ad art. 292.