Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine

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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)

Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014

sonali o di un imprevisto peggioramento della sua situazione finanziaria. Nel corso di un siffatto colloquio personale, l’obbligato può venir informato sulle possibilità che gli si offrono per poter garantire volontariamente il pagamento regolare e tempestivo del contributo stabilito nel titolo di mantenimento; può essere ipotizzato anche un pagamento rateale degli arretrati (cfr. commento all’art. 11 cpv. 2).

Cpv. 1 lett. i Interpellazione dell’obbligato

Se l’obbligato non reagisce alla prima lettera, l’ufficio specializzato gli notifica un'interpellazione, ossia la chiara ingiunzione a effettuare i versamenti da lui dovuti144. Con il sollecito l’obbligato è avvertito che se non verserà il dovuto entro il termine assegnato, l’ufficio specializzato adotterà le necessarie misure (cfr. lett. j e cpv. 2).

Cpv. 1 lett. j Adozione delle misure adeguate per l’esecuzione dell’aiuto all’incasso

Per ottenere il versamento del contributo di mantenimento spettante all’avente diritto che ha fatto richiesta di aiuto all’incasso, l’ufficio specializzato deve essere in grado di condurre diverse procedure. Si tratta in particolare delle procedure di esecuzione forzata, illustrate succintamente qui di seguito, e delle menzionate procedure di diritto civile145. Nell’ambito di queste procedure, l’ufficio specializzato agisce in rappresentanza dell’avente diritto, a suo nome e per suo conto. Per legittimarsi dinanzi alle autorità adite, dispone della procura per l’incasso (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. e). Per quanto riguarda la procedura civile, come già esposto nel rapporto di armonizzazione all’ufficio specializzato non si applica la limitazione prevista all’articolo 68 capoverso 2 CPC, disposizione che enumera esaustivamente le persone autorizzate alla rappresentanza «professionale» delle parti dinanzi al giudice civile. L’ufficio specializzato non partecipa alla procedura di diritto civile come «rappresentante professionale», bensì adempie un compito pubblico affidatogli dalla legge146.

N. 1 Esecuzione forzata (art. 67 segg. LEF)

I contributi di mantenimento scaduti che non sono stati pagati possono essere oggetto delle misure di esecuzione forzata previste dalla LEF. Se l’obbligato non ha adempiuto il proprio obbligo di mantenimento, l’ufficio specializzato può presentare una domanda d’esecuzione all’ufficio esecuzione e fallimenti. Dopo aver ricevuto la domanda, l’ufficio esecuzione e fallimenti emette il precetto esecutivo. L’obbligato può dar seguito al precetto e onorare il debito oppure contestare il credito e fare opposizione. L’opposizione sospende l’esecuzione. In tal caso, per poter proseguire l’esecuzione forzata l’ufficio specializzato deve chiedere il rigetto dell’opposizione.

Se la pretesa di mantenimento si fonda su una sentenza esecutiva o su un contratto di mantenimento approvato dall’autorità di protezione dei minori, l’ufficio specializzato può chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione, vale a dire il suo annullamento147. L’esecuzione forzata prosegue allora in via di pignoramento, poiché l’articolo 43 numero 2 LEF esclude l’esecuzione in via di fallimento per «contributi periodici di mantenimento o d'assistenza in virtù del diritto di famiglia e contributi di mantenimento secondo la legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata».

144 Per quanto riguarda il contenuto, il sollecito non deve solo avvertire chiaramente il debitore che l’ufficio specializzato intende definitivamente incassare i contributi di mantenimento impagati, ma deve anche indicare l’esatto ammontare del credito e il corretto luogo di adempimento (cfr. Wiegand, Basler Kommentar OR I, n. 5 ad art. 102 CO).

145 A proposito delle domande d’esecuzione relative alle pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia, cfr. in particolare Burgat/Christinat/ Guillod; Brauchli, pagg. 103–309 e Mani, n. 351 segg.

146 Rapporto di armonizzazione, pag. 49.

147 Se la pretesa di mantenimento si fonda su un riconoscimento di debito, l’ufficio specializzato può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione. Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 LEF). Spirato il termine del pagamento, l’ufficio specializzato può chiedere il pignoramento provvisorio. Tuttavia l'escusso, entro 20 giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Se l'escusso omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell'opposizione e, secondo i casi, il pignoramento provvisorio diventano definitivi (art. 83 LEF).