Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine
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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)
Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014
stiti e l’invalidità, OLP191), la ricerca è più difficoltosa. Dal 1° gennaio 2017, tuttavia, tutti gli averi di previdenza vengono annunciati all’Ufficio centrale del 2° pilastro (art. 24a LFLP), il quale su domanda scritta e motivata comunica all’ufficio specializzato l’istituto di previdenza o di libero passaggio presso il quale l’obbligato è assicurato (art. 86a cpv. 1 lett. abis LPP).
Cpv. 3 Revoca della notifica
Le notifiche che non si giustificano più devono essere revocate. La revoca non deve essere disposta già al momento della ripresa dei pagamenti, bensì di principio al momento in cui la situazione è definitivamente migliorata. Altrimenti l’ufficio specializzato correrebbe il rischio di doverla presto ripetere. In effetti, per l’istituto di previdenza o di libero passaggio interessato, il trattamento di tali notifiche o della loro revoca comporta un onere supplementare. Inoltre, il susseguirsi di notifiche e revoche aumenterebbe il rischio di errore192.
L’ordinanza definisce le condizioni della revoca in modo esaustivo: (a) l’obbligato ha pagato tutti gli arretrati e da un anno adempie regolarmente e in modo completo il proprio obbligo di mantenimento oppure (b) l’assistenza in materia di contributi di mantenimento (aiuto all’incasso e anticipo degli alimenti) è terminata e l’ufficio specializzato può presumere di non dover più adottare ulteriori misure nei confronti dell’obbligato, nell’ambito dell’aiuto all’incasso o del rimborso degli anticipi versati dall’ente pubblico.
Cpv. 4 Procedura di notifica
Per garantire il corretto funzionamento delle notifiche agli istituti di previdenza e di libero passaggio, l’ordinanza prescrive l’utilizzo di un apposito modulo preformulato. Inoltre, il modulo deve essere trasmesso per iscritto mediante invio raccomandato o in altro modo contro ricevuta193.
Art. 14 Annuncio dell’istituto di previdenza o di libero passaggio all’ufficio specializzato
Cpv. 1 e 2 Annuncio dell’istituto di previdenza o di libero passaggio
La formulazione dei capoversi 1 e 2 corrisponde a quella degli articoli 40 capoversi 3 e 4 LPP e 24fbis capoversi 4 e 5 LFLP194. Se l’obbligato rivendica una delle pretese enumerate in questi capoversi, l’istituto di previdenza o di libero passaggio deve esaminare se i presupposti di tale pretesa sono adempiuti. Se lo sono, ne dà annuncio senza indugio all’ufficio o agli uffici specializzati che hanno notificato l’obbligato ai sensi l’articolo 13.
Cpv. 3 Procedura di annuncio
Nell’interesse della certezza del diritto, gli istituti di previdenza e di libero passaggio devono utilizzare, per le notifiche ai sensi dei capoversi 1 e 2, il modulo appositamente previsto. Inoltre, il modulo deve essere trasmesso all’ufficio specializzato mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta. Questo sistema assicura anche all’istituto in questione che l’ufficio specializzato ha sicuramente preso conoscenza dell’annuncio a partire dal momento in cui l’annuncio è effettivamente recapitato, poiché tale data è indicata nella rice-
191 RS 831.425
192 BSV, Erläuternder Bericht vom 12. Mai 2014, pag. 5..
193 Date le pesanti conseguenze di tali notifiche, un invio per posta A non è sufficiente. Occorre garantire che l’istituto di previdenza prenda effettivamente conoscenza dello scritto dell’ufficio specializzato. La disposizione è formulata in aderenza all’art. 138 cpv. 1 CPC (a questo proposito cfr. anche DTF 142 III 599).
194 BSV, Erläuternder Bericht vom 12. Mai 2014, pag. 6–7.