Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine

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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)

Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014

stione soltanto raramente201 e, quand lo fanno, soltanto in riferimento ai casi in cui l’ente pubblico ha anticipato (parzialmente) i contributi di mantenimento202.

Il Consiglio federale è incaricato di armonizzare la prassi in materia di aiuto all’incasso affinché gli aventi diritto possano effettivamente ottenere gli importi fissati nel titolo di mantenimento. Dato che l’utilizzazione dei pagamenti incassati può avere pesanti conseguenze per l’avente diritto, l’ordinanza disciplina esplicitamente le situazioni appena illustrate.

Art. 15 In caso di pagamento parziale

Cpv. 1 Principio

In caso di pagamento parziale di un debito, l’articolo 85 capoverso 1 CO è applicabile per analogia, e quindi, prima di poter essere imputati al contributo di mantenimento in quanto tale, gli importi incassati vanno imputati anzitutto a interessi ed eventuali spese.

Cpv. 2 Incasso del contributo di mantenimento e dell’assegno familiare

Nell’ambito dell’aiuto all’incasso occorre prevedere un disciplinamento esplicito per i casi in cui l’ufficio specializzato presta aiuto anche per l’incasso di assegni familiari (art. 3 cpv. 2).

Un pagamento parziale deve essere imputato anzitutto al contributo di mantenimento, ad esclusione dell’assegno familiare. Ad esempio, se secondo il titolo di mantenimento un figlio ha diritto a un contributo di mantenimento mensile di 1000 franchi più 250 franchi di assegno familiare e il padre versa soltanto 700 franchi, l’ordinanza prescrive all’ufficio specializzato di imputare l’importo versato al contributo di 1000 franchi. Questa è l’unica soluzione che consente al figlio di far valere anche il proprio diritto al versamento diretto degli assegni familiari (cfr. commento ad art. 3 cpv. 2) e di ottenere in sintesi 950 franchi. Con la soluzione inversa (imputazione agli assegni familiari) il figlio riceverebbe in definitiva soltanto 700 franchi. Una simile soluzione sarebbe contraria al senso e allo scopo degli assegni familiari. Anche la dottrina è chiaramente dell’idea che gli assegni familiari non debbano essere utilizzati per ridurre il contributo di mantenimento vero e proprio203.

Il versamento diretto degli assegni familiari può comunque essere chiesto soltanto per prestazioni future, come nel caso della diffida ai debitori. Per gli assegni familiari già pagati e non riversati all’avente diritto si applicano le regole previste all’articolo 16 (più debiti).

Art. 16 In caso di più debiti

L’articolo 16 riprende il disciplinamento previsto all’articolo 87 capoversi 1 e 2 CO, sia per il caso in cui l’obbligato deve più contributi di mantenimento a un solo avente diritto sia per quello in cui l’ufficio specializzato assiste più aventi diritto nell’esecuzione delle pretese di

201 Cfr. ad esempio nel Cantone di Zurigo, § 9 Verordnung über die Alimentenhilfe und die Kleinkinderbetreuungsbeiträge (del

21 novembre 2012): «1 Wird Inkassohilfe zugunsten mehrerer Personen geleistet, werden die Zahlungen der unterhaltspflichtigen Person vorab auf die von dieser geschuldeten Familienzulagen angerechnet. Der Restbetrag der Zahlungen wird im Verhältnis der Unterhaltsforderungen auf die unterhaltsberechtigten Personen aufgeteilt.

2 Zahlungen, die gestützt auf ein Betreibungsverfahren eingehen, werden nach Abzug der Betreibungskosten im Verhältnis der betriebenen Forderungen auf die unterhaltsberechtigten Personen aufgeteilt.» (1 Se l’aiuto all’incasso è prestato in favore di diverse persone, i pagamenti dell’obbligato vengono imputati anzitutto agli assegni familiari da lui dovuti. Il saldo residuo dei pagamenti viene ripartito tra gli aventi diritto in proporzione delle rispettive pretese di mantenimento.

2 I pagamenti incassati in virtù di una procedura esecutiva sono ripartiti tra gli aventi diritto in proporzione alle pretese escusse, previa deduzione delle spese di esecuzione.)

202 Cfr. ad esempio nel Cantone di Ginevra, art. 10 cpv. 3 Loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LAR- PA): «Les versements des débiteurs sont utilisés en priorité pour le remboursement de l’avance consentie par l’Etat.» (I versamenti effettuati dai debitori sono utilizzati prioritariamente per il rimborso degli anticipi accordati dallo Stato.)

203 Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar FamZG, n. 5 ad art. 8.