Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine

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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)

Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014

Lett. c Cambiamento di domicilio o di luogo di dimora da parte dell’avente diritto

Se il cambiamento di domicilio o luogo di dimora da parte dell’avente diritto comporta una modifica della competenza in materia di aiuto all’incasso, la procedura di aiuto in corso termina (art. 5 cpv. 2).

Cpv. 2 Cessazione dell’aiuto all’incasso per decisione dell’ufficio specializzato

In altre tre situazioni, l’ordinanza accorda all’ufficio specializzato la facoltà di decidere la cessazione dell’aiuto all’incasso secondo il proprio apprezzamento:

Lett. a Grave violazione dell’obbligo di collaborazione da parte dell’avente diritto

Secondo l’articolo 10, l’avente diritto è tenuto a informare l’ufficio specializzato in merito alle circostanze suscettibili di influire sull’attività di quest’ultimo. L’efficienza dell’aiuto all’incasso può infatti dipendere anche dal comportamento dell’avente diritto, il quale è tenuto segnatamente ad avvertire l’ufficio di ogni pagamento diretto da parte dell’obbligato e di ogni modifica del titolo di mantenimento. Inoltre, presentando richiesta di aiuto all’ufficio, l’avente diritto rinuncia a rivolgersi a un rappresentante legale privato per l’incasso delle stesse pretese. Se constata che l’avente diritto viola il proprio obbligo di informazione e collaborazione, l’ufficio deve dargli un avvertimento e se del caso assegnargli un termine per rimediare alle inadempienze constatate (art. 10 cpv. 4). Se l’avente diritto non dà seguito a tale comminatoria, l’ufficio può porre termine all’aiuto all’incasso.

Lett. b Impossibilità di incassare il contributo di mantenimento

L’aiuto offerto dall’ufficio specializzato serve a ottenere l’incasso dei contributi di mantenimento dovuti. Se tale incasso si rivela impossibile, l’aiuto perde la propria ragion d’essere. Nella prassi il problema consiste spesso nel determinare la data a partire dalla quale un contributo deve essere considerato impossibile da incassare: tale condizione dipende dal trascorrere di un determinato periodo senza alcun incasso oppure deve essere stato intrapreso un certo numero di passi infruttuosi per ottenere l’esecuzione? Nella propria giurisprudenza in materia di incasso dei contributi di mantenimento dovuti ad assicurati, il Tribunale federale ha stabilito che un contributo di mantenimento può essere considerato impossibile da incassare soltanto quando l’avente diritto ha sfruttato tutte le ragionevoli possibilità previste dalla legge, ma che si può derogare a tale principio – e ammettere che una pretesa è impossibile da incassare anche senza aver intrapreso alcun passo legale – se è chiaramente comprovato che l’obbligato non è in grado di far fronte ai propri obblighi di pagamento. Questa prova può essere addotta in particolare per mezzo di un’attestazione ufficiale (p. es. dell’autorità di tassazione o dell’ufficio esecuzione e fallimenti) concernente il reddito e la sostanza dell’obbligato207. Un’attestazione dei servizi sociali o dell’autorità fiscale da cui risulta che l’obbligato beneficia di prestazioni dell’assistenza sociale o che da un tempo abbastanza lungo non è più imponibile costituisce un indizio attendibile per ammettere che, durevolmente, l’interessato non possiede beni pignorabili208. In realtà, i servizi sociali e le autorità fiscali sono gli unici a possedere i mezzi per verificare in modo efficace la situazione finanziaria del debitore. Tale verifica viene del resto effettuata a intervalli regolari. Perciò, è importante che l’ufficio specializzato possa accedere a simili informazioni (cfr. art. 7).

Se dovesse peraltro venire a sapere successivamente che la situazione patrimoniale dell’obbligato è migliorata, ad esempio grazie a un’eredità, l’avente diritto potrà allora certamente presentare una nuova richiesta di aiuto all’incasso.

207 Cfr. decisione del Tribunale federale dell’11 febbraio 2004 nella causa P 68/02, consid. 3.2.

208 Bastons Bulletti/Farine, ZVW 2008 pag. 42.