Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine

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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)

Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014

vuta195. Alla data del recapito all’ufficio specializzato inizia a decorrere anche il termine di 30 giorni previsto dal capoverso 4.

Cpv. 4 Termine di 30 giorni per ottenere una decisione del giudice

Gli articoli 40 capoverso 6 LPP e 24fbis capoverso 7 LFLP fissano un termine di blocco di 30 giorni per il versamento della prestazione d’uscita o del capitale. Di per sé, la prestazione è esigibile non appena l’istituto constata che tutti i presupposti del versamento richiesto sono adempiuti196, ma il termine di blocco previsto dalla legge consente di ritardare il versamento197, poiché l’ufficio specializzato ha bisogno di un certo tempo per ottenere un ordine del giudice che impedisca il versamento in capitale all’obbligato. Per salvaguardare gli interessi dell’avente diritto e dell’ente pubblico che ha anticipato contributi di mantenimento, l’ufficio specializzato può segnatamente presentare un’istanza di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF) o una richiesta di garanzie (art. 132 cpv. 2 e art. 292 CC).198 All’ufficio specializzato conviene richiedere una decisione in via superprovvisionale che sia notificata anche all’istituto interessato. Se entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell’annuncio da parte dell’ufficio non viene emanato alcun ordine dal giudice, l’istituto può effettuare il versamento all’obbligato o il trasferimento dell’importo in caso di prelievo anticipato dell’avere di previdenza nell’ambito dell’accesso alla proprietà di abitazioni199.

4.4 Sezione 4: Imputazione degli importi incassati

Di regola, all’obbligato è stato imposto di versare un contributo di mantenimento mensile. Se paga regolarmente e per intero il proprio debito all’avente diritto, la situazione non crea problemi. Se invece il contributo mensile viene versato solo in parte o con l’aiuto dell’ufficio specializzato è possibile ottenerne solo una parte, occorre chiedersi come debba essere utilizzato l’importo incassato. La stessa domanda si pone se oltre al contributo di mantenimento sono dovuti anche assegni familiari. In caso di pagamento parziale e/o irregolare, inoltre, rimangono degli arretrati. In tal caso l’obbligato ha diversi debiti nei confronti dello stesso avente diritto. Ma è anche possibile che l’obbligato sia tenuto a versare un contributo mensile a diversi aventi diritto assistiti dallo stesso ufficio specializzato (ad es. un figlio e sua madre o diversi figli). In tal caso ha diversi debiti nei confronti di diversi aventi diritto. In tutte queste situazioni, sorge il problema, per l’ufficio specializzato, di come imputare i pagamenti parziali pervenuti ai vari contributi dovuti.

Secondo gli esperti interpellati, oggi l’imputazione dei pagamenti è generalmente effettuata secondo le regole previste agli articoli 85–87 CO200. Le normative cantonali trattano la que-

195 BSV, Erläuternder Bericht vom 12. Mai 2014, pag. 7.. Date le pesanti conseguenze di questi annunci, un invio per posta A non è sufficiente per soddisfare le esigenze di simili notificazioni. Occorre garantire che l’ufficio specializzato prenda effettivamente conoscenza dello scritto dell’istituto La disposizione è formulata in aderenza all’art. 138 cpv. 1 CPC (a questo proposito cfr. anche DTF 142 III 599).

196 Von der Mühll, Basler Kommentar SchKG I, n. 41 ad art. 92: «Das ausdrückliche Auszahlungsbegehren des Versicherten [ist] als zusätzliche Suspensiv- und Potestativbedingung zu betrachten, von dem die Fälligkeit der Auszahlforderung abhängt» (L’esplicita richiesta di versamento da parte dell’assicurato [deve] essere considerata come condizione sospensiva e potestativa supplementare da cui dipende l’esigibilità della pretesa).

197 BSV, Erläuternder Bericht vom 12. Mai 2014,, pag. 7.

198 Von der Mühll, Basler Kommentar SchKG I, n. 40 ad art. 92: «Die von der Personalvorsorgeeinrichtung nach Eintritt eines Freizügigkeitsfalles (Art. 5 FZG) entrichtete Barauszahlung einer Austrittsleistung ist […] unbeschränkt pfändbar, da das empfangene Kapital nicht mehr der Vorsorge dient, sondern ohne Einschränkung Bestandteil des Vermögens des Berechtigten bildet, über das er frei verfügen kann» (Il versamento in contanti effettuato dall’istituto di previdenza dopo il verificarsi di un evento di libero passaggio (art. 5 LFLP) è […]pignorabile senza limitazioni, poiché il capitale versato non serve più alla previdenza ma è parte integrante del patrimonio dell’avente diritto, il quale può disporne liberamente. Cfr. anche n. 14 ad art. 93 LEF.

199 BSV, Erläuternder Bericht vom 12. Mai 2014, pag 3.

200 Mani, n. 232.