Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 44Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)
Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014
mantenimento. L’ufficio imputerà quindi l’importo incassato al primo debito per il quale l’obbligato è stato escusso. Su questo punto l’ufficio dispone di un margine di apprezzamento nel decidere per quale debito intende procedere dapprima, sempreché la procedura esecutiva entri in considerazione come prestazione di aiuto all’incasso adeguata (art. 12 cpv. 1 lett. j n. 1). Se l’obbligato non è stato escusso, il pagamento è imputato al contributo di mantenimento scaduto da più tempo. Se più contributi sono scaduti contemporaneamente, l’ufficio effettua un’imputazione proporzionale.
Contrariamente a quanto previsto dal Codice delle obbligazioni, nell’ambito dell’aiuto all’incasso il debitore (vale a dire l’obbligato) non ha la possibilità di influire sull’imputazione del pagamento. L’aiuto all’incasso non deve servire all’obbligato per avvantaggiare determinati aventi diritto. L’articolo 86 CO è dunque inapplicabile.
4.5 Sezione 5: Fine dell’aiuto all’incasso
In un intento di armonizzazione, occorre anche definire quando l’aiuto all’incasso termina, rispettivamente quando l’ufficio specializzato può porvi termine204.
Art. 17
Cpv. 1 Cessazione dell’aiuto all’incasso
L’aiuto all’incasso cessa per tre motivi:
Lett. a Estinzione del diritto di mantenimento
Il diritto all’aiuto all’incasso cessa con l’estinzione del diritto di mantenimento. Il diritto al mantenimento del figlio dura di regola fino alla maggiore età (art. 277 cpv. 1 CC) oppure, se non ha ancora una formazione appropriata, fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC). Solitamente, la durata dell’obbligo di mantenimento è indicata nel titolo di mantenimento. In determinate circostanze, l’obbligo nei confronti del coniuge divorziato o dell’ex partner registrato può cessare anche ex lege, ad esempio se i coniugi tornano a convivere (art. 179 cpv. 2 CC)205, passano a nuove nozze (art. 130 cpv. 2 CC) o costituiscono una nuova unione domestica registrata (art. 34 cpv. 4 LUD). Infine, il diritto al mantenimento e rispettivamente l'obbligo di mantenimento terminano con la morte dell’avente diritto o dell’obbligato. Le pretese di mantenimento sorte fino al momento della morte rimangono però dovute206.
Lett. b Ritiro della richiesta di aiuto all’incasso
Come già esposto in precedenza, l’aiuto all’incasso non è accordato d’ufficio, bensì soltanto su richiesta dell’avente diritto (art. 131 cpv. 1 e art. 290 cpv. 1 CC), il quale può decidere in qualsiasi momento di rinunciare alle prestazioni dell’ufficio specializzato e di ritirare la propria richiesta.
204 Sulla questione cfr. Mani, n. 37–42.
205 Questa regola vale anche per i partner registrati (S. Montini, Droit LGBT, n. 113).
206 Cfr. anche Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, n. 21–22 ad art. 277 CC: « Die bis zum Tod des unterhaltspflichtigen Elternteils fällige Unterhaltsleistung ist eine Nachlassschuld (Art. 603 Abs. 1 ZGB). Dazu kommt der Anspruch des Hauskindes auf den "Dreissigsten" (Art. 606 ZGB). Steht das Kind noch in Ausbildung oder ist es gebrechlich, so ist ihm ein angemessener Vorbezug einzuräumen (Art. 631 Abs. 2 ZGB).» (Il contributo di mantenimento esigibile fino alla morte del genitore è un debito della successione (art. 603 cpv. 1 CC). A tale debito si aggiunge inoltre il diritto del figlio che conviveva con il defunto al mantenimento fino a un mese dopo la morte (art. 606 CC). Se il figlio è ancora in formazione o è colpito da infermità, deve essergli concesso un equo prelevamento (art. 631 cpv. 2 CC).)