Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine
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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)
Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014
Lett. c L’obbligato adempie regolarmente e in modo completo il proprio obbligo di
mantenimento da un anno
Se l’obbligato adempie regolarmente e in modo completo il proprio obbligo di mantenimento, la necessità di un aiuto all’incasso viene molto probabilmente a cadere. Per evitare che l’aiuto cessi in modo precipitato, l’ordinanza esige che ciò accada da almeno un anno. Questo termine corrisponde a quello previsto per la revoca della notifica all’istituto di previdenza o di libero passaggio (cfr. art. 13 cpv. 3 lett. a). La decisione in merito alla cessazione dell’aiuto è però lasciata all’apprezzamento dell’ufficio specializzato. In particolare nei casi in cui l’irregolarità del pagamento dei contributi è legata a difficoltà relazionali tra l’avente diritto e l’obbligato, permane il rischio che dopo la cessazione dell’aiuto i pagamenti vengano nuovamente sospesi, rendendo immediatamente necessario l’avvio di una nuova procedura di aiuto all’incasso.
Cpv. 3 Proseguimento delle procedure di incasso già in corso
L’ufficio specializzato porta comunque avanti le procedure in corso per l’incasso dei contributi di mantenimento scaduti fino al momento della cessazione dell’aiuto all’incasso. In particolare, questo non cessa con effetto immediato se sono ancora in corso procedure di esecuzione forzata o altre procedure giudiziarie (cfr. art. 12 cpv. 1 lett. j) o se occorre portare a termine procedimenti penali pendenti (art. 12 cpv. 2).
L’ordinanza prevede tuttavia, conformemente alle regole che disciplinano la competenza, un’eccezione al principio del proseguimento dell’aiuto all’incasso da parte del precedente ufficio specializzato quando subentra un cambiamento del domicilio o del luogo di dimora: in tal caso le procedure di aiuto all’incasso pendenti possono essere trasferite al nuovo ufficio specializzato competente con il consenso di quest’ultimo (cfr. art. 5 cpv. 3 e i relativi commenti riguardo alla competenza) e dopo il trasferimento l’ufficio precedentemente competente che ha trasferito le procedure può cessare integralmente l’aiuto all’incasso.
Cpv. 4 Comunicazione della cessazione dell’aiuto all’incasso
Quando cessa l’aiuto all’incasso, l’ufficio specializzato allestisce un conteggio finale che consegna all’avente diritto. In tale conteggio indica in particolare i contributi di mantenimento per i quali prosegue ancora le procedure di incasso (cfr. cpv. 3). Se necessario, consegna all’avente diritto la documentazione necessaria per poter eventualmente presentare una nuova richiesta di aiuto all’autorità competente del nuovo domicilio209.
Se ritiene che la cessazione dell’aiuto all’incasso non sia giustificata, o che il conteggio finale sia sbagliato, l’avente diritto può chiedere l’emanazione di una decisione impugnabile. In tale decisione dovrebbe essere indicata la data dell’inizio dell’aiuto all’incasso e quella della sua cessazione, il motivo della cessazione, le prestazioni e misure di aiuto all’incasso fornite e il loro esito e gli importi residui ancora da incassare nell’ambito delle procedure in corso. L’avente diritto potrà quindi impugnare la decisione, entro il termine indicato, dinanzi l’autorità designata dal diritto cantonale applicabile.
4.6 Sezione 6: Costi dell’aiuto all’incasso
Le disposizioni di questa sezione concretizzano il principio della gratuità sancito agli articoli 131 capoverso 1 e 290 capoverso 1 CC.
A questo proposito occorre operare una distinzione tra i costi legati alle prestazioni dell’ufficio specializzato medesimo e i costi risultanti dalle attività di terzi, tra cui ad esempio spese di
209 Cfr. Mani, n. 42.