Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine
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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)
Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014
le prestazioni di terzi non deve essere d’ostacolo all’incasso dei contributi fissati in un titolo di mantenimento212.
Per risolvere questo problema, l’ordinanza consacra il principio secondo cui nell’ambito dell’aiuto all’incasso tutti i costi per le prestazioni di terzi vengono anticipati dalla collettività. Se la situazione patrimoniale dell’avente diritto è precaria, l’ufficio specializzato può esaminare se sussistono le condizioni per chiedere il gratuito patrocinio213. Ma siccome ad esempio l’onere amministrativo per l’evasione delle domande di gratuito patrocinio nelle procedure d’esecuzione può risultare facilmente sproporzionato, rispetto agli esigui costi della procedura214, l’ordinanza non impone all’ufficio specializzato di presentare una simile domanda, bensì gli dà facoltà di decidere se essa sia utile o meno nel caso specifico.
Art. 20 Prestazioni di terzi: assunzione dei costi
Cpv. 1 Assunzione dei costi da parte dell’obbligato
L’obbligato è tenuto ad assumersi i costi per l’ottenimento dei contributi di mantenimento, poiché questi sorgono a causa del suo atteggiamento recalcitrante. Questo principio si applica in ogni caso per le spese di traduzione215 e di precetto216. Quanto alle spese giudiziarie, spetta al giudice decidere a chi addossarle. L’articolo 106 CPC prevede quanto segue: «Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente.». Benché sia sempre difficile prevedere l’esito di una procedura giudiziaria, si può partire dal principio che, trattandosi dell’esecuzione di pretese definite in un titolo di mantenimento, nella maggior parte dei casi a soccombere sarà l’obbligato, e che di conseguenza toccherà a lui assumersi i costi anticipati dalla collettività217.
Cpv. 2 lett. a Regola sussidiaria: assunzione dei costi da parte della collettività per l’aiuto
all’incasso di contributi di mantenimento dei figli
Se i costi summenzionati non possono essere incassati dall’obbligato, l’ordinanza prevede che essi siano assunti dalla collettività quando l’aiuto è prestato per l’incasso di contributi di mantenimento di figli (minorenni o maggiorenni). Questo principio corrisponde a quanto previsto in materia di assunzione dei costi da determinate convenzioni sull’assistenza amministrativa e dalle norme di riferimento internazionali (cfr. commento all’art. 23)218.
Cpv. 2 lett. b Regola sussidiaria: assunzione dei costi da parte della collettività per l’aiuto
all’incasso di contributi di mantenimento di adulti sprovvisti dei mezzi
necessari
Se i costi evocati non possono essere incassati dall’obbligato, l’ordinanza li pone a carico dell’avente diritto, a patto che la situazione finanziaria di quest’ultimo lo consenta. In tal caso, l’ente pubblico che ha assunto anticipatamente le spese di traduzione può esigerne il rimborso da parte dell’avente diritto.
L’ordinanza prevede un’eccezione per i casi in cui l’avente diritto è sprovvisto dei mezzi finanziari necessari. L’indigenza dell’avente diritto è valutata secondo le regole del CPC, anzitutto perché l’aiuto all’incasso serve a ottenere l’esecuzione di pretese di diritto civile e se-
212 Cfr. anche Burgat/Christinat/Guillod, n. 49.
213 Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, n. 51 ad art. 290.
214 Rapporto di armonizzazione, pag. 46.
215 Le spese di traduzione possono essere qualificate come danno ai sensi dell’art. 106 CO (sui danni della mora ai sensi dell’art. 106 CO, cfr. il rapporto del Consiglio federale del 22 marzo 2017 sull’inquadramento delle pratiche delle agenzie d’incasso, pag. 13).
216 Cfr. anche art. 68 cpv. 1 LEF: «Le spese d’esecuzione sono a carico del debitore.»
217 Cfr. art. 111 cpv. 2 CPC (liquidazione delle spese processuali): «La parte condannata a pagare le spese deve rimborsare all'altra gli anticipi prestati e pagarle le ripetibili assegnate dal giudice.»
218 Messaggio sul mantenimento del figlio, pag. 516