Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 49Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)
Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014
condariamente perché può darsi che nell’ambito di una procedura d’esecuzione o di una procedura giudiziaria promossa dall’ufficio specializzato l’avente diritto benefici già del gratuito patrocinio secondo tali regole, nel qual caso l’ufficio specializzato potrà farvi riferimento. Se così non fosse, l’ufficio dovrà esaminare direttamente se l’avente diritto è sprovvisto dei mezzi necessari ai sensi del gratuito patrocinio secondo gli articoli 117 e seguenti CPC. A tal fine potrà ispirarsi alla prassi dei tribunali del proprio Cantone e alle linee direttive pubblicate al riguardo219.
4.7 Sezione 7: Fattispecie transfrontaliere
Nelle fattispecie internazionali, sono fatte salve le disposizioni delle convenzioni internazionali e della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP).
La sezione 7 disciplina soltanto l’aiuto all’incasso previsto dalle convenzioni sull’assistenza amministrativa e dai Memorandum of Understanding applicabili (di seguito «aiuto all’incasso transfrontaliero», il quale include sia le richieste presentate da un’autorità svizzera sia quelle presentate da un’autorità estera)220. Per le fattispecie internazionali in cui l’aiuto all’incasso non è disciplinato né da una convenzione sull’assistenza amministrativa né da un Memorandum of Understanding, l’ordinanza consente comunque di prestare aiuto secondo le sezioni 1–6 ai richiedenti residenti in Svizzera. Determinate prestazioni previste dalla sezione 3 possono dunque essere offerte nelle fattispecie internazionali anche al di fuori del campo d’applicazione delle convenzioni sull’assistenza amministrativa e dei Memorandum of Understanding, ad esempio il sequestro se l’obbligato possiede beni in Svizzera, oppure il deposito di una querela, eventualmente in combinazione con altre prestazioni. Per far valere una pretesa nei confronti di obbligati residenti all’estero è possibile richiedere l’indirizzo di un avvocato a una rappresentanza svizzera.
Art. 21 Principio
Cpv. 1 Convenzioni sull’assistenza amministrativa e Memorandum of Understanding
applicabili
L’aiuto all’incasso transfrontaliero e la necessaria cooperazione a tal fine tra le autorità sono retti da diversi strumenti internazionali. La Svizzera è parte firmataria delle convenzioni e dei Memorandum of Understanding seguenti in materia di assistenza amministrativa221 (di seguito «accordi internazionali sull’assistenza amministrativa»):
Convenzione delle Nazioni Unite del 20 giugno 1956 sull’esazione delle prestazioni ali-
mentari all’estero (Convenzione di New York; RS 0.274.15);
Accordo del 31 agosto 2004 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati
Uniti d’America sull’esecuzione delle obbligazioni alimentari (Accordo bilaterale con gli Stati Uniti d’America; RS 0.211.213.133.6);
Memorandum of understanding del 5 giugno 2003 tra la Confederazione Svizzera e il
Governo della Provincia del Manitoba concernente il riconoscimento, l’esecuzione, la determinazione e la revisione delle obbligazioni alimentari; RS 0.211.213.232.1);
219 Cfr. p. es. nel Cantone di Zurigo, “Merkblatt unentgeltliche Prozessführung in Zivilsachen sowie amtliche Verteidigung und unentgeltliche Rechtsvertretung für Privatkläger in Strafverfahren“, consultabile in Internet all’indirizzo www.gerichte-zh.ch > Themen > Zivilprozess > Prozesskosten und unentgeltliche Prozessführung; per il Canton Berna, cfr. www.be.ch > Justiz > Obergericht > Downloads und Publikationen > Kreisschreiben Themenbereich Zivilverfahren > Kreisschreiben Nr. 1.
220 Per il concetto di convenzione sull’assistenza amministrativa, cfr. il commento all’art. 21.
221 Bucher, Commentaire Romand LDIP, n. 7 segg. ad art. 79–84 LDIP; Markus, n. 1777 segg. e Volken, cap. 5, n. 61, parlano a questo proposito anche di «Rechtsdurchsetzungshilfe» (aiuto per l’imposizione del diritto).