Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 16 pagine

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Con l’adeguamento proposto vengono ottimizzate le condizioni quadro in materia di regolamentazione applicabili in modo specifico alla tecnofinanza, che possono determinare un vantaggio per la piazza finanziaria svizzera nella concorrenza internazionale. Nel quadro della digitalizzazione in atto nel settore finanziario, anche all’estero vengono create o adeguate normative. Contrariamente all’approccio svizzero proposto, finora in altri Paesi sono state tuttavia scelte soluzioni basate sui modelli aziendali. A livello internazionale l’approccio «one size fits all» proposto dalla Svizzera è quindi unico nel suo genere, flessibile per quanto riguarda possibili nuovi modelli aziendali e pertanto maggiormente orientato al futuro. A differenza della piazza finanziaria londinese, la cui regolamentazione è fortemente influenzata dall’UE, agendo rapidamente la Svizzera può sfruttare i vantaggi di una regolamentazione finanziaria autonoma e creare certezza del diritto e della pianificazione per le imprese tecnofinanziarie. Non da ultimo anche la visibilità e l’efficacia simbolica di una categoria di autorizzazione in ambito tecnofinanziario contribuiranno a posizionare la piazza svizzera dell’innovazione nel contesto internazionale e di conseguenza a consentire ulteriori accessi al mercato (di imprese svizzere ed estere) e investimenti nelle imprese tecnofinanziarie in Svizzera.

3.2 Ripercussioni sugli attori interessati

Imprese tecnofinanziarie

Descrizione delle ripercussioni

Poiché la digitalizzazione nel settore finanziario avanza rapidamente si svilupperanno verosimilmente modelli aziendali che attualmente non sono ancora prevedibili. Per questo motivo l’approccio proposto non è impostato su un modello specifico. Al contrario, deve essere applicabile al maggior numero possibile di modelli aziendali e quindi orientato al futuro. Tra gli esistenti modelli aziendali, gli adeguamenti regolatori dovrebbero risultare interessanti soprattutto per le imprese attive nei settori crowdfunding, servizi di pagamento, piattaforme per il commercio e il deposito di bitcoin nonché per i robo investor. Di seguito non sono presi in considerazione i singoli modelli aziendali interessati, ma descritte le ripercussioni della regolamentazione sull’esempio del crowdfunding.

L’attuale regolamentazione limita fortemente il crowdfunding. Senza un’autorizzazione a operare come banca, nella prassi è possibile accettare denaro da 20 persone al massimo (definizione del carattere professionale secondo l’OBCR) oppure lasciare il denaro sul conto della piattaforma di crowdfunding per al massimo 7 giorni (prassi della FINMA concernente i conti di esecuzione). Poiché in generale una piattaforma prevede termini nettamente più lunghi per raccogliere i mezzi necessari al finanziamento di un progetto, oggi il crowdfunding può avvenire soltanto in misura molto limitata.

Tutti e tre gli elementi proposti possono essere applicati alle piattaforme di crowdfunding:

1. Grazie alla definizione a livello di ordinanza di un termine massimo per i conti di esecuzione, le piattaforme possono applicare il proprio modello aziendale accettando averi per un importo illimitato e senza ricorrere a un’autorizzazione, sempre che il denaro dei clienti sia detenuto su un conto della piattaforma per 60 giorni al massimo. Secondo le indicazioni del settore, il termine di 60 giorni è consono per concedere alla maggior parte dei progetti un termine sufficientemente lungo per la raccolta di fondi.

2. Se i depositi accettati non superano l’importo di un milione di franchi svizzeri, il crowdfunding può avvenire anche nell’ambito esente da autorizzazione. Il vantaggio rispetto alla soluzione tramite i conti di esecuzione risiede nel fatto che in questo caso non sussiste alcun termine massimo per la raccolta di fondi destinati a un progetto. Il