Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Figura 2: Volume di crowdinvesting e crowdlending in Svizzera
1.8 3.5
5.6
1.1 0.9 4.6
1.3 1.7 1.9
0.1 0.2 0.4
2008 2009 2010 2011 2012 20132014
Crowdinvesting Crowdlending
Fonte: IFZ FinTech Study 2016
Per quanto riguarda l’estensione dell’ambito esente da autorizzazione, rispetto a oggi il rischio aumenta soltanto in misura limitata. Diversamente dall’autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza, in questo caso un offerente può offrire servizi finanziari senza sottostare alla vigilanza. In realtà questo è possibile già oggi, a condizione che accetti depositi da 20 persone al massimo. Secondo la legislazione vigente un attore può accettare senza previa autorizzazione un importo illimitato purché siano coinvolti al massimo 20 depositanti. Al riguardo non vi saranno cambiamenti in futuro. La regola delle 20 persone viene estesa soltanto nella misura in cui sarà possibile accettare depositi da un numero illimitato di persone fino a un importo complessivo di un milione di franchi svizzeri. La potenziale perdita per depositante rimane quindi invariata; ma un eventuale fallimento potrebbe avere ripercussioni negative su un numero più elevato di persone. Per questo motivo il volume dei depositi per impresa è stato limitato a un milione di franchi, un importo sostenibile dal punto di vista della tutela dei clienti. Gli offerenti devono altresì informare i propri clienti sul fatto che non sono né sottoposti alla vigilanza della FINMA né alla garanzia dei depositi. Inoltre, le imprese principalmente attive nel settore finanziario non possono effettuare alcuna operazione attiva.
I rischi legati alla nuova autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza sono stati limitati con diversi mezzi. La nuova categoria di autorizzazione è ad esempio disponibile soltanto per i modelli commerciali che non svolgono una tipica attività bancaria, in particolare la trasformazione delle scadenze con relativa concessione di credito. Rispetto a una banca, queste imprese presentano dunque un profilo di rischio sensibilmente inferiore. Inoltre sui depositi accettati non possono essere corrisposti interessi e non possono essere investiti. Ciò significa che devono di fatto essere detenuti su un conto. Il fatto che questi depositi non sono protetti dalla garanzia dei depositi deve inoltre essere comunicato al cliente, affinché egli sia consapevole dei relativi rischi. Grazie alla vigilanza della FINMA i rischi specifici sono inoltre sottoposti a una sorveglianza costante. Per ragioni di tutela del cliente, il volume dei depositi per le imprese con l’autorizzazione ad operare nell’ambito della tecnofinanza è stato limitato a 100 milioni di franchi svizzeri. La modifica della legge sulle banche prevede che il Consiglio federale possa, se necessario, modificare tale limitazione.