Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/75: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro · 21 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati

N. registrazione: dea / BAV-510.6-00004/00004/00002/00003/00004/00001

La SOB chiede in generale che gli elementi costitutivi del «tempo di pausa», quali ad esempio la durata del tragitto, siano meglio definiti. BUS CH, ASTAG e il Cantone TG invece approvano gli adeguamenti previsti in materia di pause. Secondo STI le modifiche proposte sono troppo complicate e non apportano alcun vantaggio per il personale viaggiante.

Articolo 16 capoverso 3

FER e tpf chiedono di prevedere nell’ordinanza la possibilità di superare la prevista durata ininterrotta del lavoro anche in caso di perturbazioni dell’esercizio di altre imprese.

Articolo 16 capoverso 5

Il PSS accoglie espressamente con favore il fatto che in relazione alle pause notturne si sia attribuita maggiore importanza alla tutela della salute. VSLF sottolinea che spetta all’UFT verificare l’osservanza delle disposizioni sui locali destinati alle pause.

Articolo 16 capoverso 6

La SOB critica il fatto che la possibilità, per le imprese firmatarie di CCL, di assegnare più luoghi di servizio sia stata prevista senza fornire una chiara motivazione e senza definizioni geografiche. VSLF respinge in toto la disposizione, ritenendo eccessiva la flessibilità che consente e poco considerato l’aspetto della tutela della salute. STI esige che per l’attribuzione di più luoghi di servizio sia sufficiente disporre di un regolamento aziendale.

Articolo 17

BUS CH e ASTAG, pur considerandolo generoso, approvano il supplemento di tempo previsto. Il Cantone TG e TPC si dichiarano espressamente a favore della nuova disciplina. VSLF respinge in toto la modifica, ritenendo che sia motivata esclusivamente da ragioni economiche e che non si sia tenuto in debita considerazione il tema della tutela della salute.

Articolo 18

BUS CH e ASTAG approvano gli adeguamenti previsti.

Articolo 18 capoverso 2

Secondo FER l’elenco dei motivi che consentono di ridurre i turni di riposo va completato con il congedo maternità.

Articolo 19 capoverso 1

AIPL e i Cantoni BL, SZ e VS propongono di armonizzare la definizione dei giorni festivi con quella di cui all’articolo 20a capoverso 1 LL. FER accoglie esplicitamente con favore l’adeguamento del numero possibile di giorni festivi cantonali.

Articolo 19 capoverso 2

Secondo STI deve essere consentito derogare alla disposizione di assegnare un fine settimana senza servizio per mese civile.

Articolo 20

tpf chiede di disciplinare il diritto ai giorni di riposo anche in relazione alle vacanze. BUS CH e ASTAG riconoscono che la disposizione è stata semplificata; una volta entrata in vigore, a loro avviso occorrerà analizzare se avrà anche ridotto l’onere amministrativo.

Articolo 23 capoverso 4

Il Cantone ZG chiede che siano meglio definiti i termini per la diminuzione del salario.

Articolo 24

BUS CH e ASTAG sono soddisfatti della netta semplificazione della disposizione.

Articolo 25

BUS CH e ASTAG respingono la disposizione, ritenendola troppo circostanziata.

10 / 21 COO.2125.100.2.10981312