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Consultazione 2017/75: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro · 22 pagine
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Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici
(Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)
del ...
Il Consiglio federale svizzero,
visti la legge dell’8 ottobre 19711 sulla durata del lavoro (LDL) e l’articolo 83 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), ordina:
Capitolo 1: Aziende accessorie, servizio di esercizio e servizio amministrativo nonché lavoratori
Art. 1 Aziende accessorie
1Alla LDL sono assoggettate le seguenti aziende accessorie:
a. le imprese di carrozze letti e di carrozze cuccette;
b. i servizi di ristoro a bordo treno attivi secondo l’orario;
c. gli impianti e i trasporti con autorizzazione cantonale gestiti da un’impresa assoggettata secondo l’articolo 1 capoverso 1 LDL;
d. i servizi di soccorso sulle piste e i servizi addetti alla preparazione, al mantenimento in buono stato, alla sorveglianza e all’esercizio di impianti sportivi turistici gestiti da un’impresa assoggettata secondo l’articolo 1 capoverso 1 LDL.
2Nella presente ordinanza l’espressione «impresa» comprende anche le aziende accessorie di cui al capoverso 1.
Art. 2 Servizio di esercizio e servizio amministrativo
1L’impresa è suddivisa in servizio di esercizio e in servizio amministrativo.
2Il servizio di esercizio comprende i servizi per:
a. il trasporto e la gestione dei viaggiatori;
RS ..........
1 RS 822.21
2 RS 832.20
2016–......