Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/75: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro · 21 pagine

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N. registrazione: dea / BAV-510.6-00004/00004/00002/00003/00004/00001

2.3 Cantoni

I Cantoni sono di massima favorevoli all’avamprogetto e approvano le modifiche: le vigenti disposizioni sono ritenute superate e inadeguate alla luce dei cambiamenti avvenuti nella società e delle necessità dei moderni datori di lavoro; le misure proposte per rendere flessibile la durata del lavoro e del riposo consentono di rispondere alle mutate esigenze della società garantendo nel contempo la tutela dei lavoratori.

Il Cantone TG giudica grave la perdurante disomogeneità con cui le imprese di costruzioni ferroviarie sono sottoposte alla LDL e ritiene a questo punto preferibile escluderne del tutto l’assoggettamento.

Anche i Cantoni BL e GL propongono di escluderne l’assoggettamento, modificando opportunamente l’articolo 3 capoverso 1 lettera b OLDL. A loro avviso, la situazione giuridica, così com’è, può dar adito a confusione: infatti, durante i controlli le autorità esecutive cantonali si vedono ripetutamente confrontate con la domanda se per gli addetti occupati presso un’impresa dei trasporti pubblici sia da applicare la LL o la LDL.

I Cantoni SZ e OW, invece, ritengono che il suddetto punto non sia stato adeguatamente considerato nella revisione dell’OLDL, ragion per cui chiedono di definirlo in modo che risulti chiaro per le autorità esecutive. Anche secondo il Cantone ZH la situazione, con l’applicazione parallela di due atti normativi diversi (LL e LDL), è insoddisfacente, sia per le imprese sia per le autorità.

I Cantoni BL, SZ, SO, VS, OW e GL approvano invece espressamente l’assoggettamento dei servizi di soccorso sulle piste e di quelli addetti alla preparazione, al mantenimento in buono stato, alla sorveglianza e all’esercizio di impianti sportivi turistici (art. 1 lett. d OLDL).

Secondo il Cantone BL, in alcuni casi per ottenere la massima flessibilità possibile è stata compromessa la tutela dei lavoratori.

Il Cantone LU, ricordando le ripetute e serie discussioni suscitate dall’applicazione pratica delle eccezioni previste dalla LL, raccomanda di definire i dettagli di quelle contemplate dall’ordinanza in apposite guide e/o mediante altri strumenti.

Il Cantone AR trova che le competenze esecutive (servizi di esercizio e amministrativo) non siano ben delimitate e propone di precisarle in una guida, ritenendo che non si possa pretendere dai Cantoni di doverle stabilire per ogni singola impresa.

2.4 Partiti politici

La CSPO si dichiara prevalentemente a favore dell’avamprogetto, considerando importante che tutti i collaboratori dei trasporti pubblici godano degli stessi diritti, anche per quanto riguarda le vacanze e il congedo paternità.

Il PSS approva l’avamprogetto sottolineando il modo esemplare in cui il settore e le parti sociali sono stati coinvolti attraverso la Commissione della legge sulla durata del lavoro sin dall’inizio dei lavori e auspicando che lo stesso coinvolgimento venga garantito anche per i futuri adeguamenti della legge e dell’ordinanza.

2.5 Associazioni mantello

L’UCS sostiene l’avamprogetto in quanto frutto di un compromesso pragmatico delle parti sociali che tiene conto sia della maggiore flessibilità richiesta dalle imprese di trasporto riguardo alle prescrizioni sul lavoro, sia degli interessi dei lavoratori, della tutela della salute e della sicurezza dell’esercizio.

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