Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/81: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 25 pagine
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• Altri suggerimenti e riserve in merito all’articolo 3
LU suggerisce di limitare a dieci anni il periodo di riscossione degli assegni di formazione. Ciò permetterebbe di evitare spese supplementari rispetto a quelle generate dalla regolamentazione vigente. Per il PLR l’adeguamento proposto non deve essere preso a pretesto per aumentare il limite d’età di 25 anni applicato attualmente per gli assegni di formazione.
Rifiuto dell’articolo 3
UDC e CP respingono il progetto in toto, e quindi anche l’articolo 3. 4 Cantoni (UR, OW, FR, TI), usam, ACCP, FAGEBA/FAK BASLER KMU e FER si dichiarano contrari all’articolo 3.
L’UDC rifiuta la misura proposta in quanto ritiene ingiustificato un ampliamento delle prestazioni. Nel caso in cui non si rinunciasse alla misura, chiede che per i figli che hanno compiuto il 16° anno d’età e frequentano ancora la scuola dell’obbligo vengano versati assegni per i figli anziché assegni di formazione. UR fa presente in particolare che le spese per i figli dipendono da diversi fattori e che, secondo uno studio dell’Ufficio federale di statistica (UST)5, per i genitori esse aumentano già per i bambini a partire dagli 11 anni. Sarebbe dunque più logico aumentare l’importo degli assegni sin dal compimento dell’11° o del 12° anno d’età. Il Cantone rileva inoltre che la revisione comporterebbe un aumento delle aliquote di contribuzione presso la maggioranza delle casse di compensazione per assegni familiari, il che farebbe rincarare il costo del lavoro. OW è contrario al maggiore onere finanziario che, secondo la modifica proposta, andrebbe a carico dei datori di lavoro e delle casse di compensazione per assegni familiari. Il Cantone osserva peraltro che il progetto in esame dovrebbe essere armonizzato con il Progetto fiscale 176. Per FR, UR e TI il nuovo sistema rischia di generare un maggiore onere amministrativo sia per le casse di compensazione per assegni familiari e i datori di lavoro, sia per i genitori. FR rileva inoltre che le nuove disposizioni potrebbero creare nuovi problemi e propone di riesaminare la problematica. Per TI l’articolo 3 non si concilia con il principio esposto all’articolo 29 LPGA secondo cui qualsiasi prestazione è accordata soltanto su presentazione di una domanda. A suo parere, l’articolo 3 deve quindi essere adeguato di conseguenza. Usam, ACCP, FAGEBA/FAK BASLER KMU e FER ammoniscono di non sottovalutare il maggiore onere amministrativo, il quale potrebbe risultare superiore rispetto a quanto esposto nel rapporto. Con particolare riferimento agli accertamenti già di per sé dispendiosi nel caso di una formazione all’estero, osservano che il lavoro amministrativo aumenterebbe, visto che l’esame del diritto andrebbe effettuato prima. Mettono inoltre in dubbio l’affermazione secondo cui i genitori devono sostenere anticipatamente spese più elevate, adducendo che ciò vale tutt’al più per i figli che vanno al liceo, ma non per quelli che svolgono un tirocinio (la maggioranza) e ricevono un salario che può contribuire a sgravare i genitori. Usam e CP sostengono che, se necessario, i Cantoni potrebbero introdurre una regolamentazione che consentirebbe di versare prima gli assegni di formazione, una soluzione già adottata da alcuni di essi. L’usam ritiene inoltre che le spese supplementari sarebbero tutt’altro che trascurabili. Il CP è dell’avviso che non sia necessario modificare la legge, in quanto i sistemi scolastici divergono da un Cantone all’altro e già oggi ci si avvale della possibilità di versare prima gli assegni di formazione. L’organizzazione fa peraltro notare che sarebbero di nuovo i datori di lavoro a doversi far carico dell’onere supplementare derivante dalla soluzione proposta. ACCP e FAGEBA/FAK BASLER KMU considerano che più i figli sono giovani, più le verifiche volte ad accertare se seguono una formazione ai sensi dell’AVS sono lunghe e complesse. Reputano inoltre che, se si dà per scontato che le spese aumentano con la formazione postobbligatoria, non sia logico fissare il limite d’età minimo a 15 anni e chiedono pertanto che gli assegni per i figli vengano versati fino al compimento del 18° anno d’età oppure che il loro importo venga aumentato e siano versati dal compimento del 12° anno
5 UST, Kinderkosten in der Schweiz, 2009, disponibile (anche in francese) all’indirizzo www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Cataloghi e banche dati > Pubblicazioni.
6 Il messaggio concernente il Progetto fiscale 2017, adottato dal Consiglio federale il 21 marzo 2018, è disponibile all’indirizzo www.dff.admin.ch > Temi > Imposte > Imposizione nazionale > Riforma fiscale e finanziamento dell’AVS.