Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/81: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 25 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati

3.4.3 Adeguamento del sistema degli assegni familiari

1 partecipante (VD) è dell’avviso che, alla luce dell’invecchiamento della popolazione, il sostegno alle famiglie non debba essere vincolato all’esercizio di un’attività lucrativa e che vada dunque garantito a prescindere da questo fattore, come prevedono le normative della maggior parte dei Paesi dell’UE/AELS. 1 altro partecipante (PES) auspica che gli assegni familiari siano versati a prescindere dallo statuto del figlio o dei genitori e che si concretizzi così il principio «un figlio, un assegno».

3.4.4 Aumento degli assegni familiari

5 partecipanti (PES, USS, Travail.Suisse, CFQF ed EFS) chiedono un aumento degli assegni familiari. PES e Travail.Suisse non si esprimono sull’entità di tale aumento, mentre USS, CFQF ed EFS chiedono che gli importi minimi siano innalzati di 50 franchi al mese12. Secondo Travail.Suisse, il Consiglio federale dovrebbe avanzare proposte per aumentare gli assegni indipendentemente dal Progetto fiscale 2017. Il messaggio concernente il Progetto fiscale 2017, adottato dal Consiglio federale il 21 marzo 2018, prevede un aumento degli importi minimi di 30 franchi al mese13. Travail.Suisse giustifica la sua richiesta adducendo che gli assegni costituiscono una misura importante per lottare contro la povertà e migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro. Aggiunge che questa misura di politica sociale andrebbe a vantaggio soprattutto delle famiglie monoparentali e di quelle a basso reddito e che dall’ultimo adeguamento le spese per i figli sono aumentate. L’organizzazione conclude affermando che gli assegni possono raggiungere il proprio scopo solo se seguono il costo della vita delle famiglie.

3.4.5 Meccanismo

Considerate le spese a carico delle famiglie, 5 partecipanti (PFS, PFV, SF-MVB, Pro Juventute e SVAMV) ritengono inopportuno aspettare che l’indice nazionale dei prezzi al consumo sia salito di cinque punti percentuali dall’ultimo adeguamento per aumentare gli assegni familiari. Concretamente chiedono che l’articolo 5 capoverso 3 LAFam14 sia modificato in analogia con quanto previsto dall’articolo 33tercapoversi 1 e 4 LAVS, secondo cui le rendite vengono adeguate di regola ogni due anni15.

3.4.6 Introduzione di una perequazione degli oneri

1 partecipante (GastroSuisse) approva il progetto a condizione che venga introdotta una perequazione degli oneri in tutti i Cantoni. Secondo 1 altro partecipante (CSP), la mozione Baumann 17.3860 «Assegni familiari. Per un’equa ripartizione degli oneri», che chiede anch’essa la completa perequazione degli oneri in tutti i Cantoni, deve essere integrata nel progetto. A suo parere, l’assenza della perequazione rafforza indirettamente le differenze salariali di genere e ostacola la parità tra uomo e donna.

3.4.7 Introduzione di assegni per i figli in funzione del bisogno

1 partecipante (SVAMV) chiede che si valuti di nuovo la possibilità di introdurre assegni per i figli in funzione del bisogno. Tali assegni sarebbero destinati ai figli di famiglie monoparentali

12 Vale a dire, gli assegni per i figli da 200 a 250 franchi al mese e gli assegni di formazione da 250 a

300 franchi al mese.

13 Disponibile all’indirizzo www.dff.admin.ch > Temi > Imposte > Imposizione nazionale > Riforma fiscale e finanziamento dell’AVS. Il 7 giugno 2018 il Consiglio degli Stati ha inserito nel Progetto fiscale 17 (PF17) una compensazione sociale nell’AVS pari a 2 miliardi di franchi, ma ha soppresso l’aumento degli assegni per i figli. Il progetto è stato ribattezzato «Legge federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento dell’AVS» (RFFA).

14 L’articolo 5 capoverso 3 LAFam prevede un adeguamento al rincaro degli importi minimi concomitante con quello delle rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), sempre che l’indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato di almeno cinque punti percentuali dopo l’ultima determinazione.

15 In generale le rendite sono adeguate ogni due anni, quando viene fissato il nuovo indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell’indice dei salari e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.