Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/81: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 25 pagine

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1 Situazione iniziale

Il 22 novembre 2017 il Consiglio federale ha adottato l’avamprogetto concernente la modifica della legge del 24 marzo 20061 sugli assegni familiari (LAFam) e il relativo rapporto esplicativo e ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno (DFI) di svolgere una procedura di consultazione in merito. La procedura si è conclusa il 15 marzo 2018. L’elenco di tutti i partecipanti alla consultazione, con le relative abbreviazioni impiegate di seguito, è riportato in allegato.

Sono pervenuti 68 pareri dai partecipanti seguenti:

− 26 governi cantonali;

− 7 partiti;

− 1 associazione mantello nazionale dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;

− 6 associazioni mantello nazionali dell’economia;

− 2 commissioni extraparlamentari;

− 3 organi d’esecuzione;

− 23 altre organizzazioni interessate.

I pareri pervenuti sono pubblicati sul sito Internet dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)2.

2 Oggetto

Il Consiglio federale propone di modificare la LAFam in tre punti.

- Assegni di formazione dall’inizio della formazione postobbligatoria: i figli fino a

16 anni danno diritto ad assegni per i figli. Per i figli che hanno compiuto 16 anni e svolgono una formazione sussiste invece un diritto agli assegni di formazione al più tardi fino al compimento del 25° anno d’età. In futuro gli assegni di formazione, che sono più elevati degli assegni per i figli, dovranno essere concessi già dal momento in cui il figlio che ha compiuto il 15° anno d’età inizia una formazione postobbligatoria.

- Assegni familiari per le madri sole disoccupate: secondo la normativa in vigore, le madri disoccupate non possono ricevere assegni familiari durante il periodo di riscossione dell’indennità di maternità. Se, per esempio a causa del mancato riconoscimento della paternità, nessun altro può far valere un diritto agli assegni familiari, questi ultimi non possono essere percepiti per il figlio in questione. Si tratta di una lacuna che deve essere colmata. In futuro la LAFam dovrà concedere il diritto agli assegni familiari alle madri disoccupate nelle 14 settimane in cui percepiscono l’indennità di maternità.

- Aiuti finanziari a organizzazioni familiari: da quasi 70 anni, la Confederazione sovvenziona organizzazioni familiari attive a livello nazionale o di regione linguistica. Finora gli aiuti finanziari sono stati concessi direttamente in virtù dell’articolo 116 capoverso 1 della Costituzione federale. Nell’ottica dello Stato di diritto è necessaria la creazione di una base legale esplicita. Le disposizioni concernenti gli aiuti finanziari a organizzazioni familiari saranno integrate nella LAFam. Come finora, anche in futuro gli aiuti potranno essere concessi a organizzazioni familiari attive a livello nazionale o di regione linguistica che, conformemente al loro scopo, sono di utilità pubblica, neutrali dal punto di vista confessionale e indipendenti da quello politico. Le organizzazioni che soddisfano questi requisiti potranno richiedere aiuti finanziari per le loro attività negli ambiti «accompagnamento, consulenza e formazione» e «conciliabilità tra famiglia e

1 RS 836.2

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