Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/81: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 25 pagine
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In merito all’articolo 1 non sono pervenuti pareri.
3.3.3.5 Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a e b
1 Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono:
a. l’assegno per i figli, versato dall’inizio del mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età. Se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d’età il diritto a un assegno di formazione, quest’ultimo viene versato al posto dell’assegno per i figli. Se il figlio presenta un’incapacità al guadagno (art. 7 LPGA), l’assegno per i figli è versato sino alla fine del mese in cui questi compie il 20° anno d’età;
b. l’assegno di formazione, versato dall’inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall’inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d’età. Se il figlio frequenta ancora la scuola dell’obbligo dopo il compimento del 16° anno d’età, l’assegno di formazione è versato dall’inizio del mese successivo. L’assegno di formazione è concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età.
Approvazione dell’articolo 3 nella formulazione proposta
20 Cantoni (ZH, LU, SZ, NW, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, VD, VS, NE,
GE, JU), PBD, PPD, PLR, PES, pvl, UCS, USC, USS, SIC Svizzera, CFQF, COFF, CCCC, alliance F, a:primo, Educazione+Accoglienza, Coop, EFS, FAPERT, FVE, Giuriste Svizzera, kibesuisse, Rete custodia bambini, USDCR, COSAS e CDOS approvano
l’articolo 3 nella formulazione proposta e condividono le argomentazioni illustrate nel rapporto esplicativo. Fanno notare in particolare che oggi la formazione postobbligatoria inizia prima e che la modifica proposta tiene conto di questo sviluppo. Sono dunque favorevoli al versamento di assegni più elevati dall’inizio della formazione postobbligatoria, visto che da quel momento i genitori devono sostenere maggiori spese. Inoltre a loro avviso il previsto aumento dei costi (16 mio. fr.) è esiguo, soprattutto se si considera che la soluzione proposta consentirebbe anche di sgravare l’aiuto sociale e, in alcuni casi, di evitare situazioni di povertà e indigenza. L’adeguamento, che si giustifica dunque anche per questi motivi, permetterebbe così di colmare una lacuna di politica sociale.
Approvazione parziale dell’articolo 3 nella formulazione proposta BE, GL, PSS, USI, Travail.Suisse, GastroSuisse, PFS, PFV, Pro Juventute, CSP e SVAMV
approvano solo in parte l’articolo 3 e formulano le richieste di modifica presentate di seguito.
• Richieste e proposte di modifica relative all’articolo 3
GL chiede la soppressione del secondo periodo dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b. Questa disposizione prevede che vengano versati assegni di formazione per i giovani che frequentano ancora la scuola dell’obbligo e hanno già compiuto il 16° anno d’età. Secondo GL non è giusto equiparare questi giovani a quelli che svolgono una formazione postobbligatoria. Secondo BE e Travail.Suisse è necessario che gli assegni di formazione siano versati dall’inizio della formazione postobbligatoria e che si rinunci dunque a fissare un limite d’età minimo. La CSP è dello stesso avviso e propone pertanto di sopprimere l’ultima parte del primo periodo dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b. Il PSS chiede da un lato di abbassare il limite d’età minimo da 15 a 14 anni e, dall’altro, di innalzare il limite massimo di 25 anni nel caso di un primo ciclo di studi. Giustifica quest’ultima richiesta adducendo che in Svizzera le borse di studio sono insufficienti. L’USI teme che la nuova disposizione possa comportare un maggiore onere amministrativo e invita a provvedere a snellire il più possibile l’attività esecutiva. GastroSuisse fa notare che le spese supplementari sono sostenibili solo se a livello federale viene resa obbligatoria l’introduzione di una perequazione degli oneri nei Cantoni. PFS, PFV, Pro Juventute e SVAMV chiedono di valutare se per i figli che presentano un’incapacità al guadagno gli assegni per i figli debbano essere versati fino al compimento del 25° anno d’età anziché fino al 20° come previsto attualmente.