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Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 12 pagine
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Art. 77e Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione
(art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI)
1Partecipa alla vita economica chi è in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia e di ossequiare le proprie obbligazioni alimentari con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto.
2Acquisisce una formazione chi sta seguendo una formazione o una formazione continua.
Art. 77f Considerazione delle circostanze personali
(art. 58a cpv. 2 LStrI)
Nel valutare i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a capoverso 1 lettere c e d LStrI, l’autorità competente considera debitamente le circostanze personali dello straniero. È possibile derogare a questi criteri se lo straniero non li adempie o li adempie solo con grandi difficoltà a causa di:
a. una disabilità fisica, mentale o psichica;
b. una malattia grave o cronica;
c. altre gravi circostanze personali, segnatamente perché:
1. ha grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere,
2. è un lavoratore povero,
3. adempie obblighi di assistenza,
4. dipende dall’aiuto sociale, sempreché la dipendenza non sia stata indotta da un comportamento personale.
Art. 77g Accordi d’integrazione e raccomandazioni per l’integrazione
(art. 55a e 58b LStrI)
1L’autorità cantonale competente in materia di migrazione esamina caso per caso se, a fronte di un bisogno d’integrazione particolare, si debba stipulare un accordo d’integrazione o formulare una raccomandazione per l’integrazione. L’esistenza di una comunicazione conformemente all’articolo 97 capoverso 3 LstrI può essere segno di un bisogno d’integrazione particolare.
2Le misure e gli obiettivi oggetto dell’accordo d’integrazione si fondano sui criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 LStrI. In questo contesto occorre tenere debito conto delle situazioni particolari (art. 58a cpv. 2 LStrI).
3All’occorrenza le autorità cantonali competenti assicurano una consulenza per l’attuazione dell’accordo d’integrazione. In questo contesto collaborano con i servizi cantonali competenti per le questioni d’integrazione (art. 4 dell’ordinanza del …4 sull’integrazione degli stranieri).
4Se le autorità cantonali competenti in materia di migrazione vincolano il permesso di soggiorno di breve durata o il permesso di dimora nonché la commutazione del permesso di domicilio in permesso di dimora (art. 62a) alla stipula di un accordo