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Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 12 pagine
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2Il permesso di domicilio può essere rilasciato nuovamente se:
a. non vi sono motivi di revoca conformemente all’articolo 62 o 63 capoverso 2 LStrI;
b. sono soddisfatti i criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 LStrI; e
c. è dimostrato, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.
Art. 62 rubrica e cpv. 1 e 1bis
Rilascio anticipato del permesso di domicilio
(art. 34 cpv. 4 e 58a cpv. 1 LStrI)
1Il rilascio anticipato del permesso di domicilio presuppone che siano soddisfatti i criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 LStrI.
1bisLo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa. In casi debitamente motivati può essere tenuto conto anche delle conoscenze di un’altra lingua nazionale.
Art. 62a Commutazione del permesso di domicilio in permesso di dimora
(art. 63 cpv. 2 LStrI)
1La decisione di revoca del permesso di domicilio e di sostituzione mediante un permesso di dimora (commutazione) può essere vincolata alla conclusione di un accordo d’integrazione o a una raccomandazione per l’integrazione conformemente all’articolo 58b LStrI.
2In assenza di un accordo d’integrazione o di una raccomandazione per l’integrazione (cpv. 1), la decisione di commutazione deve contenere almeno gli elementi seguenti:
a. i criteri d’integrazione (art. 58a cpv. 1 LStrI) che lo straniero non soddisfa;
b. la durata di validità del permesso di dimora;
c. le condizioni per poter rimanere in Svizzera (art. 33 cpv. 2 LStrI);
d. le conseguenze per il soggiorno in Svizzera in caso d’inadempimento delle condizioni di cui alla lettera c (art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI).
Titolo dopo l’art. 63