Progetto

Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 12 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Sezione 4: Stranieri ammessi provvisoriamente e rifugiati esercitanti un’attività lucrativa

Art. 64

Abrogato

Art. 65 rubrica e cpv. 1–7

Notifica di un’attività lucrativa

(art. 85a LStrI e art. 61 LAsi)

1Gli stranieri ammessi provvisoriamente nonché i rifugiati che ottengono asilo o sono ammessi provvisoriamente in Svizzera sono autorizzati a svolgere un’attività lucrativa dipendente o indipendente previa notifica a norma dei capoversi 2–5.

2Per l’esercizio di un’attività lucrativa dipendente il datore di lavoro comunica i dati seguenti:

a. l’identità della persona esercitante attività lucrativa (cognome, nome, data di nascita, sesso, nazionalità, numero telefonico e numero personale nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione [SIMIC] della SEM);

b. l’identità del datore di lavoro (nome o ragione sociale, indirizzo, numero d’identificazione dell’azienda, settore economico) e coordinate di una persona di contatto (numero telefonico e indirizzo e-mail);

c. l’attività svolta (natura, data di inizio o fine dell’attività, tasso di occupazione, luogo di lavoro e stipendio);

d. una dichiarazione con cui il datore di lavoro s’impegna a osservare le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore e, se del caso, le condizioni speciali conformemente alla tipologia dell’attività.

3Per l’esercizio di un’attività indipendente l’interessato comunica i dati di cui al capoverso 2 lettere a e c e conferma che sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all’esercizio di tale attività (art. 19 lett. b LStrI).

4Per programmi cantonali d’integrazione (art. 19 dell’ordinanza del …3 sull’integrazione degli stranieri) i terzi incaricati possono comunicare in vece del datore di lavoro i dati di cui al capoverso 2 lettere a–c. In questo caso i terzi incaricati s’impegnano parimenti a verificare che siano soddisfatte le condizioni particolari definite nel programma d’integrazione e ad annunciare le eventuali inosservanze ai servizi competenti per il controllo delle condizioni di lavoro e di salario (art. 83 cpv. 5).

5La notifica va inoltrata elettronicamente all’autorità cantonale competente per il luogo di lavoro (art. 88 cpv. 1).

6Tale autorità registra i seguenti dati nel SIMIC della SEM:

3 RS 142.205