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Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 12 pagine
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d’integrazione, le misure e gli obiettivi ivi contenuti sono considerati condizioni vincolanti.
5In caso di inosservanza dell’accordo d’integrazione, nel decidere se prorogare o revocare il permesso di soggiorno di breve durata o il permesso di dimora occorre esaminare se sussiste un motivo valido per l’inosservanza (art. 62 cpv. 1 lett. f LStrI). In assenza di un motivo valido occorre ponderare gli interessi pubblici e la situazione personale (art. 96 cpv. 1 LStrI).
Art. 77h Monitoraggio delle misure previste dal diritto degli stranieri
L’autorità cantonale competente in materia di migrazione notifica alla SEM i contratti d’integrazione e le raccomandazioni per l’integrazione. In assenza di un contratto d’integrazione o di una raccomandazione per l’integrazione comunica il rilascio di permessi ai sensi della legislazione sugli stranieri soggetti a condizioni ove tali condizioni riguardino misure d’integrazione. Comunica in particolare:
a. la data delle misure;
b. le misure e gli obiettivi connessi conformemente ai criteri d’integrazione (art. 58a cpv. 1 LStrI);
c. il termine d’attuazione delle misure; e
d. l’osservanza o l’inosservanza dell’accordo o della condizione e le conseguenze dell’eventuale inosservanza.
Art. 80
Abrogato
Art. 82 rubrica e cpv. 2, 2bisnonché 5–7
Obbligo di comunicare in casi di diritto civile e penale
(art. 97 cpv. 3 lett. a–c e dquinquiesLStrI)
2Le autorità di stato civile, quelle di protezione dei minori e degli adulti e quelle giudiziarie comunicano spontaneamente e in ogni caso alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione i matrimoni, i dinieghi a contrarre matrimonio, le dichiarazioni di nullità, le separazioni e i divorzi nonché le misure di protezione degli adulti, sempreché riguardino uno straniero.
2bisSe le misure riguardano un minore, le autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) comunicano la curatela (art. 308 CC5), la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del//i genitore/i (art. 310 CC), la privazione passata in giudicato dell’autorità parentale (art. 311 CC) e la nomina di un tutore (art. 327a CC). Se la misura di protezione del minore è ordinata da un tribunale, anche l’APMA soggiace all’obbligo di comunicare.
5 RS 210