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Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 12 pagine
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3Abrogato
Inserire prima del titolo della sezione 5
Art. 53a Programmi d’occupazione
(art. 85 LStrI e art. 43 LAsi)
Il richiedente l’asilo, lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 85 LStrI) o la persona bisognosa di protezione (art. 75 LAsi) che partecipa a un programma d’occupazione secondo l’articolo 43 capoverso 4 LAsi sottostà alle condizioni stabilite nel programma d’occupazione.
Art. 58 cpv. 1
1La validità del permesso di dimora rilasciato per la prima volta è di un anno. Ove si possa prevedere un buon decorso dell’integrazione, il permesso di dimora può essere rilasciato o prorogato direttamente per una durata di due anni.
Art. 60 rubrica e cpv. 1 e 2
Rilascio del permesso di domicilio
(art. 34 cpv. 2, 42 cpv. 3, 43 cpv. 5, 58a e 96 LStrI)
1Prima del rilascio del permesso di domicilio devono essere soddisfatti i criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 LStrI.
2Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.
Art. 61 rubrica e cpv. 1 e 2
Nuovo rilascio del permesso di domicilio
(art. 34 cpv. 3 LStrI)
1Il permesso di domicilio può essere rilasciato nuovamente se il richiedente è già stato in precedenza titolare di un tale permesso per almeno dieci anni e se il soggiorno all’estero non ha avuto una durata superiore a sei anni.
2Il nuovo rilascio del permesso di domicilio presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.
Art. 61a Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo commutazione
(art. 34 cpv. 6, 58a cpv. 1 e 63 cpv. 2 LStrI)
1Il periodo d’attesa di cinque anni (art. 34 cpv. 6 LStrI) inizia a decorrere il giorno del passaggio in giudicato della revoca del permesso di domicilio conformemente all’articolo 63 capoverso 2 LStrI.