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Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 12 pagine
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a. l’identità del datore di lavoro;
b. l’attività svolta e il luogo di lavoro;
c. la data di inizio o fine dell’attività.
7Immediatamente dopo aver ricevuto il modulo di notifica, ne inoltra una copia all’autorità cantonale di cui all’articolo 83. Se lo straniero risiede in un altro Cantone inoltra una copia anche all’autorità competente per il Cantone di residenza.
Art. 73a Requisiti in termini di competenze linguistiche per il rilascio o la
proroga del permesso di dimora in caso di ricongiungimento
familiare
(art. 43 cpv. 1 lett. d e 44 cpv. 1 lett. d LStrI)
1Il rilascio o la proroga del permesso di dimora a favore del coniuge di uno straniero titolare del permesso di domicilio, conformemente agli articoli 43 e 44 LStrI, presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.
2L’offerta di promozione linguistica conformemente agli articoli 43 capoverso 2 e 44 capoverso 2 LStrI deve consentire di raggiungere almeno il livello A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.
Art. 73b Requisiti in termini di competenze linguistiche per il rilascio o la
proroga del permesso di domicilio in caso di ricongiungimento familiare
(art. 42 cpv. 3 e 43 cpv. 5 LStrI)
Il rilascio del permesso di domicilio a favore del coniuge di uno straniero titolare del permesso di domicilio, conformemente agli articoli 42 e 43, presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.
Art. 74 rubrica
Ricongiungimento familiare per gli stranieri ammessi provvisoriamente
(art. 85 cpv. 7, 7bise 7terLStrI)
Art. 74a Requisiti in termini di competenze linguistiche per l’inclusione
nell’ammissione provvisoria in caso di ricongiungimento familiare (art. 85 cpv. 7 lett. d e cpv. 7bisLStrI)
1Per il ricongiungimento familiare e l’inclusione nell’ammissione provvisoria del coniuge straniero conformemente all’articolo 87 capoverso 7, occorre, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza,