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Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 12 pagine

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Art. 82d

Art. 82a vigente

Art. 83 rubrica e cpv. 2 e 5

Decisione preliminare

(art. 40 cpv. 2 e 85a cpv. 5 LstrI)

2Tale autorità decide parimenti se il permesso di soggiorno di breve durata può essere prorogato o rinnovato nonché, nel caso di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata o di un richiedente l’asilo, se la persona in questione può essere autorizzata a cambiare impiego.

5In caso di notifica di un’attività lucrativa di uno straniero ammesso provvisoriamente o di un rifugiato (art. 65), tale autorità può esaminare se sono rispettate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStrI). Può altresì inoltrare una copia del modulo di notifica ad altri organi di controllo, per esempio alle commissioni tripartite di cui all’articolo 360b del Codice delle obbligazioni7 o alle commissioni paritetiche incaricate dell’esecuzione del contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale del ramo interessato. Questi organi possono parimenti esigere l’inoltro di una copia del modulo di notifica.

Art. 91a Disposizione transitoria

Se le prestazioni supplementari concesse conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettera a LPC8 prima dell’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza continuano ad essere erogate, esse sono parimenti soggette all’obbligo di comunicare di cui all’articolo 82b capoverso 1. La comunicazione deve avvenire entro tre mesi dall’entrata in vigore della modifica.

II

La presente ordinanza entra in vigore il …

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

7RS 220

8 RS 831.30