Progetto

Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 12 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

Art. 82a Comunicazione della percezione dell’aiuto sociale o di un’indennità

di disoccupazione

(art. 97 cpv. 3 lett. d e dbisLStrI)

1Le autorità competenti per l’erogazione di prestazioni dell’aiuto sociale comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione la percezione di tali prestazioni da parte di stranieri.

2Gli organi d’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione, allo scopo di accertare il diritto al soggiorno, il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo dei cittadini di Stati membri dell’UE o dell’AELS:

a. che s’iscrivono a un ufficio del lavoro ai fini del collocamento durante il primo anno di soggiorno in Svizzera;

b. cui è negato il diritto alle indennità di disoccupazione;

c. per i quali non è riconosciuta l’idoneità al collocamento;

d. il cui versamento delle indennità di disoccupazione termina.

3Il capoverso 2 non si applica se gli interessati possiedono un permesso di domicilio.

Art. 82b Comunicazione della percezione di prestazioni complementari al

fine di esaminare le condizioni per il ricongiungimento familiare (art. 97 cpv. 3 lett. dterLStrI)

1Ai fini della verifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare, le autorità competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione la percezione, da parte di uno straniero, di prestazioni complementari annue conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettera a LPC.6

2Conformemente al capoverso 1 occorre comunicare il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo dello straniero nonché l’importo della prestazione complementare annua. Sono eccettuati i cittadini di Stati dell’UE/AELS. La notifica deve intervenire entro 20 giorni dal primo versamento mensile della prestazione complementare annua.

Art. 82c Comunicazione di misure disciplinari delle autorità scolastiche

(art. 97 cpv. 3 lett. dquaterLStrI)

1Le autorità scolastiche comunicano spontaneamente all’autorità cantonale competente in materia di migrazione le sospensioni definitive o temporanee della frequenza scolastica pronunciate nei riguardi di stranieri.

2Il capoverso 1 non si applica se l’allievo non soggiorna legalmente in Svizzera.

6 RS 831.30