Progetto

Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 12 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.

2L’offerta di promozione linguistica conformemente all’articolo 85 capoverso 7bis LStrI deve consentire di raggiungere almeno il livello A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.

Art. 77 cpv. 1 periodo introduttivo nonché lett. a e cpv. 4

1Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il permesso di dimora del coniuge e dei figli, rilasciato nell’ambito del ricongiungimento familiare secondo l’articolo 44 LStrI, può essere prorogato se:

a. l’unione coniugale è durata almeno tre anni e sono soddisfatti i criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 LStrI; o se

4Il rilascio del permesso di dimora conformemente all’articolo 50 capoverso 1 lettera a LStrI e all’articolo 77 capoverso 1 lettera a della presente ordinanza presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.

Titolo dopo l’art. 77

Capitolo 6a: Criteri d’integrazione

Art. 77a–77h dopo il titolo del capitolo 6a

Art. 77a Inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici

(art. 58a cpv. 1 lett. a, 62 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 1 lett. b LStrI)

1Vi è inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici in particolare:

a. in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità;

b. in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato;

c. in caso di approvazione pubblica o incoraggiamento pubblico di un crimine o un delitto contro la tranquillità, un genocidio, un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra.

2Vi è esposizione della sicurezza e dell’ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a un’inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici.