Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine
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1.6.2 Cantoni
Le conseguenze finanziarie per la Confederazione di cui al capitolo 1.6.1 riguardano tutti, per vari aspetti anche i Cantoni. In sintesi, i Cantoni sono sgravati di due milioni di franchi l’anno per il sistema di allarme diffuso dalle sirene Polyalert. Risparmieranno anche circa tre milioni di franchi l’anno per la non fatturazione della grande salvaguardia del valore delle componenti centralizzate della rete nazionale di dati sicura. È previsto anche che in futuro la Confederazione non fatturi più ai Cantoni i costi della grande salvaguardia del valore del sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e del sistema nazionale di analisi integrata della situazione. Ciò sgraverebbe i Cantoni di altri uno a due milioni di franchi l’anno. Viceversa, ai Cantoni incombono dai tre agli otto milioni di franchi supplementari l’anno in seguito alla modifica della ripartizione del finanziamento dello smantellamento di impianti di protezione soppressi. Tuttavia, d’ora in poi potranno finanziare queste e altre spese statuite nella LPPC (art. 63 cpv. 3) con i contributi sostitutivi.
La reintroduzione del servizio sanitario nella protezione civile comporterà per i Cantoni un onore supplementare di risorse finanziarie e umane notevole, ma non ancora quantificabile. Altri adeguamenti e ottimizzazioni delle organizzazioni di protezione civile permetteranno al contempo di sgravare i Cantoni.
1.6.3 Conseguenze per la protezione della popolazione
Lo sviluppo della protezione della popolazione e della protezione civile avviene sulla base delle nuove disposizioni della LPPC. La popolazione e l’economia di conseguenza beneficeranno di una migliore protezione in caso di catastrofi e situazioni di emergenza e di un livello di sicurezza più elevato. Inoltre, sarà possibile evitare danni in caso di catastrofi o situazioni di emergenza e ridurre notevolmente la potenziale entità dei danni.
1.7 Abrogazione e modifica di atti normativi
La presente revisione della LPPC rende necessarie modifiche alla legge federale del 3 febbraio 19954 sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM) e alla legge federale del 19 giugno 19925 sull’assicurazione militare (LAM).