Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine

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Su richiesta dei Cantoni viene creata la base legale che permetterà all’UFPP, d’intesa con i Cantoni, di valutare e acquisire il materiale d’intervento e l’equipaggiamento personale. Questo avviene in stretta collaborazione con i servizi della Confederazione incaricati degli acquisti. I costi cagionati alla Confederazione sono rimborsati dai Cantoni. La Confederazione può assumersi questi compiti solo se può aumentare le sue risorse di personale a tal scopo. Le questioni inerenti all’organizzazione, al personale e agli aspetti tecnici sono attualmente esaminate nell’ambito di un progetto.

Per quanto concerne le infrastrutture della protezione civile, si tratta di ridurre il numero delle ubicazioni di condotta protette e degli impianti d’apprestamento in seguito alla sempre maggiore regionalizzazione nei Cantoni e tenuto conto dell’effettivo fabbisogno attuale e futuro. Alla stessa stregua si ridurrà il numero degli impianti protetti del servizio sanitario e degli ospedali protetti, poiché le risorse finanziarie e umane necessarie per la manutenzione, il rimodernamento e l’esercizio mancano oppure sono limitate. In questo campo, la sicurezza del sistema di protezione della popolazione è lacunosa. Infatti, in caso di sovraccarico del sistema sanitario, in caso di catastrofi o in situazioni d’emergenza, le infrastrutture sanitarie protette non possono essere attivate, in particolare per la carenza di personale istruito. Questa lacuna può essere colmata solo se nella protezione civile sarà reintrodotto il servizio sanitario poiché l’esercito, dopo l’attuazione della sua riforma, non sarà più in grado di fornire questa prestazione.

Per quanto riguarda l’infrastruttura di protezione, i rifugi per la popolazione sono mantenuti. In caso di varie catastrofi possibili, i rifugi fornirebbero tutt’oggi un importante contributo alla protezione della popolazione.

1.5.3 Finanziamento

Per la protezione della popolazione e la protezione civile, Confederazione e Cantoni continuano ad assumersi i costi dei settori per i quali sono competenti, secondo il principio del finanziamento in funzione dell’organo competente. Le competenze e il finanziamento dei costi d’investimento, di salvaguardia del valore, d’esercizio e di manutenzione per i sistemi di allarme e di telecomunicazione, ossia il sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza, la rete nazionale di dati sicura, il sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e il sistema nazionale di analisi integrata della situazione devono poggiare su una base legale migliore (Polycom) oppure devono essere disciplinati ex novo. Il finanziamento del sistema di allarme diffuso dalle sirene Polyalert deve essere adeguato. Inoltre, alla Confederazione saranno attribuite le competenze necessarie per evitare spese supplementari inutili, cagionate dalla realizzazione e dalla salvaguardia del valore di questi sistemi. Nuova è anche la disposizione secondo la quale la Confederazione non paga più contributi per gli impianti di protezione che non sono più funzionanti per motivi tecnici o di personale. È inoltre previsto di adeguare il finanziamento delle spese di smantellamento di impianti di protezione soppressi e riutilizzati per altri scopi. D’ora in poi i Cantoni devono poter utilizzare i contributi sostitutivi a destinazione vincolata a tal scopo. Si tratta di contributi sostitutivi che i proprietari versano per la costruzione di edifici abitativi, istituti e ospedali, nel caso in cui il numero di posti letto protetti è già sufficiente e non è quindi necessario realizzarne di nuovi (art. 62 cpv. 1 e 2).