Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine
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2 Commento alle singole disposizioni
2.1 Titolo primo: Oggetto
Articolo 1
Lettera a: È introdotto che la legge disciplina, oltre la collaborazione, anche i «compiti» della protezione della popolazione. I compiti di Confederazione e Cantoni, infatti, devono essere specificati e assegnati in modo chiaro. Inoltre, sono ora menzionati esplicitamente i «terzi», poiché questi ultimi acquisiscono sempre maggiore rilevanza sia nella preparazione a un evento che nella relativa gestione, in particolare i gestori di infrastrutture critiche.
Lettera b: Per meglio distinguere la protezione della popolazione quale sistema integrato e la protezione civile quale una delle organizzazioni partner, la lettera b è precisata e completata. La protezione civile è definita chiaramente un’organizzazione partner; in relazione alla protezione civile la presente legge menziona i principali settori disciplinati.
2.2 Titolo secondo: Protezione della popolazione
Capitolo 1: Compiti, collaborazione e obblighi di terzi
Articolo 2 Compiti
Il sistema integrato della protezione della popolazione rimane impostato prevalentemente sulla gestione di catastrofi e situazioni di emergenza. Ma al suo compito di proteggere la popolazione e le sue basi vitali deve adempiere anche nel caso di un conflitto armato. In tal modo il sistema integrato della protezione della popolazione quale strumento della politica di sicurezza fornisce un importante contributo alla sicurezza nazionale. Le organizzazioni partner che compongono il sistema integrato hanno ciascuna la responsabilità per il proprio settore e si sostengono a vicenda per assolvere la loro missione. Esse intervengono in fasi diverse dell’evento. La polizia, i pompieri e i servizi sanitari sono mezzi di pronto intervento, in grado di agire da alcune ore fino a diversi giorni. I servizi tecnici e la protezione civile, invece, sono forze d’intervento che rimangono disponibili per giorni o settimane per la gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza. Occorre precisare che, fatta salva la protezione civile, le altre organizzazioni partner devono compiere la loro missione di base anche in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza. Tuttavia, a causa della loro limitata capacità di resistenza, esse devono ritirare rapidamente la maggior parte delle loro unità dalle operazioni.
Articolo 3 Organizzazioni partner e terzi
Capoverso 1: La disposizione precisa che la collaborazione ha luogo sia nel quadro della preparazione a un evento che nel quadro della relativa gestione.
Capoverso 1 lettere a–c: I compiti della polizia, dei pompieri e della sanità pubblica nell’ambito della protezione della popolazione rimangono invariati.
Capoverso 1 lettera d: La descrizione dei compiti dei servizi tecnici è formulata in modo più generale e non si riferisce più, come finora, solo ad alcuni settori specifici.
Capoverso 1 lettera e: Come per le altre organizzazioni partner, sono menzionati i compiti principali della protezione civile. Un elenco più esaustivo dei singoli compiti della protezione civile figura nel titolo 3 (Protezione civile), all’articolo 27.
Capoverso 2: La legge esplicita che, ai sensi del capoverso 1, oltre alle organizzazioni partner della protezione della popolazione anche altri enti possono essere chiamati a collaborare alla