Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine

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predisposizione e alla gestione degli eventi, tra cui le autorità specializzate nei pericoli naturali o nel settore NBC. Anche le organizzazioni non governative possono fornire un contributo importante e sono in parte già integrate nei dispositivi cantonali di catastrofe, per esempio la Croce Rossa Svizzera, i samaritani o la Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio (REDOG) nel campo del salvataggio tra le macerie.

Articolo 4 Collaborazione

La collaborazione tra Confederazione e Cantoni, finora disciplinata all’articolo 7, è estesa alla protezione NBC, ai sistemi di allarme e di telecomunicazione, alla comunicazione della protezione della popolazione in caso di evento, all’istruzione e alla ricerca. Si tratta di settori in cui per la Confederazione, i Cantoni e altri organi un ottimo coordinamento e una stretta collaborazione sono imprescindibili per l’interoperabilità e un’azione unitaria.

Articolo 5 Doveri di terzi

In caso di catastrofi, situazioni di emergenza e conflitti armati tutte le persone sono tenute a seguire le misure prescritte e le istruzioni sul comportamento da adottare diramate in caso di allarme dalle autorità. Finora questo obbligo era sancito nella parte sulla protezione civile (art. 29 cpv. 1). Tuttavia non riguarda unicamente la protezione civile, e quindi ora è stato spostato nella parte sulla protezione della popolazione.

Capitolo 2: Compiti della Confederazione

L’attuale articolo 5 inerente ai compiti della Confederazione è stato completato e suddiviso in più articoli inerenti ai vari campi (art. 6–13), che formano un capitolo a sé. Sono quindi state aggiunte le disposizioni sulla condotta a livello federale, sulla protezione di infrastrutture critiche, sulle costruzioni di protezione e le installazioni della protezione dei beni culturali, sull’allerta, l’allarme e l’informazione relativa all’evento, sulla Centrale nazionale d’allarme e sulla protezione NBC (Laboratorio Spiez). In questo capitolo inerente i compiti sono state integrate anche le disposizioni sulla ricerca e lo sviluppo (finora art. 8).

Articolo 6 Compiti generali

Capoverso 1: Con «coordinamento» s’intendono in particolare la garanzia dell’interoperabilità nella protezione della popolazione, basata sul sistema federalistico, tra i Cantoni e tra la Confederazione e i Cantoni nonché la promozione della collaborazione con altre autorità e organi nel settore della politica di sicurezza. Ciò non comporta modifiche all’ordinamento attuale delle competenze; compete tuttora al Consiglio federale coordinare la protezione della popolazione con altri strumenti della politica di sicurezza. Inoltre si tratta di rilevare le esigenze dei partner e degli enti incaricati della protezione della popolazione e di conciliarle. Un coordinamento è imprescindibile anche in vista di una maggiore efficienza ed economicità.

Capoverso 2: Nel 2012, con la revisione parziale della LPPC, il settore delle costruzioni per la protezione di beni culturali, parte integrante degli impianti di protezione, per unità di dottrina è stato trasposto dalla legge sulla protezione dei beni culturali alla LPPC. Con la revisione totale della legge federale del 20 giugno 20146 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza (LPBC), il relativo articolo è stato soppresso con effetto dal 1° gennaio 2015. La Confederazione continua ad assumersi la totalità

6 RS 520.3