Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine

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della realizzazione e del rimodernamento di tutti i rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle raccolte di rilevanza nazionale. In futuro la Confederazione, per garantire uno standard unitario delle installazioni dei rifugi per beni culturali, si assumerà anche i loro costi. Inoltre, avrà una funzione consultiva in relazione all’elaborazione dei piani d’intervento dei pompieri e dei piani di emergenza per beni culturali d’importanza nazionale.

Capoverso 3: È opportuno che la Confederazione continui ad adottare misure di tipo organizzativo, personale e materiale, segnatamente in caso di un rafforzamento della protezione della popolazione in vista di conflitti armati.

Articolo 7 Condotta

Capoverso 1: In caso di determinati eventi, la Confederazione è competente per la loro gestione e ha facoltà di impartire istruzioni. Si tratta in particolare di incidenti in una centrale nucleare, la rottura di un impianto d’accumulazione, la caduta di un satellite, una pandemia o un’epizoozia.

Capoverso 2: La Confederazione, d’intesa con i Cantoni, può tuttora assumere il coordinamento ed eventualmente la condotta in caso di eventi che colpiscono più Cantoni, l’intero Paese o zone limitrofe di Paesi confinanti.

Capoverso 3: In caso di eventi rilevanti per la protezione della popolazione che rientrano nelle competenze della Confederazione o che hanno una portata nazionale, interviene lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. Quest’ultimo comprende tutte le autorità federali interessate, le conferenze governative cantonali e le rappresentanze delle organizzazioni cantonali di condotta. I compiti dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione sono ora statuiti nel presente capoverso (lettere a–e).

Capoverso 4: L’ordinanza del …7 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (OSMP) disciplina in dettaglio l’organizzazione e i compiti dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione.

Articolo 8 Protezione di infrastrutture critiche

Per infrastrutture critiche s’intendono processi, sistemi e installazioni essenziali al funzionamento dell’economia e al benessere della popolazione. Le società e le economie moderne dipendono sempre più da infrastrutture critiche. Interruzioni della corrente elettrica, guasti alle telecomunicazioni o perturbazioni della circolazione possono arrecare gravi danni alla popolazione e all’economia. Nel giugno 2012, il Consiglio federale ha adottato la strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche (FF 2012 6875) e incaricato l’UFPP di coordinare le relative attività. Si tratta ora di ancorare questi compiti di coordinamento nella legge. Ciò tuttavia non conferisce alla Confederazione nuove competenze in materia di direttive o di regolazione. Queste ultime rimangono presso i competenti servizi specializzati federali, cantonali e comunali (secondo i settori e le competenze in materia di infrastrutture critiche).

Capoverso 1: La Confederazione elabora all’attenzione dei Cantoni e dei gestori d’infrastrutture critiche piani e strumenti metodologici per la protezione di tali infrastrutture (documenti ausiliari, linee guida, promemoria ecc.). In particolare sostiene i Cantoni nell’esecuzione dei lavori di protezione delle infrastrutture cantonali.

Capoverso 2: L’inventario delle infrastrutture critiche designa le opere (segnatamente costruzioni e impianti) di rilevanza strategica perché consentono di approvvigionare la società di

7 RS 520.17