Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine

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Fino al 2003 il Laboratorio Spiez era annesso all’Aggruppamento dell’armamento del DDPS, oggi armasuisse. Nel 2003 è stato integrato nell’UFPP. Il Laboratotrio Spiez fornisce prestazioni (perizie, certificati d’idoneità, consulenze, misurazioni, verifiche, tarature, analisi e diagnosi) per autorità nazionali, organizzazioni internazionali, l’esercito, organi cantonali e la popolazione in materia di pianificazione preventiva, misure di protezione, gestione degli eventi, protezione dell’ambiente, sanità e controllo degli armamenti. Gestisce inoltre la ricerca applicata ed è responsabile di sviluppare il settore NBC. Per adempiere i compiti lavora con i servizi specializzati della Confederazione e dei Cantoni, le istituzioni del settore politecnico e altre scuole universitarie. Finora non disponeva di una base legale esplicita.

Articolo 12 Protezione NBC: organizzazioni d’intervento specializzate

La disposizione sulle organizzazioni d’intervento specializzate della Confederazione è precisata (finora art. 5 cpv. 2).

Capoverso 1: Si esplica ora che si tratta in primo luogo di organizzazioni d’intervento specializzate nel settore NBC. S’intendono sostanzialmente le squadre d’intervento del DDPS (SIDDPS), gestite dal Laboratorio Spiez e dal Centro di competenza NBC-KAMIR dell’esercito a sostegno dei Cantoni in caso di eventi NBC. Le squadre possono, su esplicita richiesta, intervenire anche in altri Paesi. Per questi compiti di sostegno è possibile ricorrere anche alle competenze e alle possibilità dei servizi specializzati della Confederazione, delle istituzioni del Politecnico di Zurigo e di altre scuole universitarie.

Capoverso 2: Crea la base per altre organizzazioni d’intervento specializzate, volte a garantire compiti originari della Confederazione a livello nazionale o a favore dei Cantoni, per esempio l’ampliamento delle capacità per Polycom, i droni per la misurazione della radioattività e per la ricognizione dell’estensione dei danni nell’area interessata, l’aiuto alla condotta per mezzi d’intervento specializzati in particolare nel campo NBC, mezzi per garantire la comunicazione delle unità operative dell’UFPP con la CENAL e lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione.

Capoverso 3: Concerne in particolare il materiale d’intervento messo a disposizione dei Cantoni per la gestione degli eventi NBC che competono alla Confederazione (ad es. contaminazioni radioattive, pandemie, epizoozie ecc.). Ciò presuppone che le direttive della Confederazione siano adempiute per quanto riguarda l’organizzazione, la formazione e la tattica d’intervento.

Capoverso 4: Per garantire un intervento efficiente delle basi d’appoggio NBC intercantonali, l’UFPP deve poter emettere direttive sulla struttura organizzativa del raggio d’azione (territorio che una base d’appoggio NBC deve coprire con le sue prestazioni) e sull’efficienza operativa del materiale acquisito dall’UFPP.

Articolo 13 Ricerca e sviluppo

Capoverso 1: Si stabilisce che l’UFPP può collaborare, oltre che con i Cantoni, anche con altri organi (ad es. con organizzazioni partner della protezione della popolazione, tra cui i pompieri, la sanità pubblica o i gestori di infrastrutture critiche) in materia di ricerca e sviluppo.

Capoverso 2: Come finora, l’UFPP sostiene la collaborazione nazionale e internazionale per la ricerca e lo sviluppo in materia di protezione della popolazione.

Capitolo 3: Compiti dei Cantoni e di terzi

I compiti dei Cantoni, finora disciplinati nell’articolo 6, sono ora suddivisi in compiti generali